Istituto Superiore di Studi Musicali "G.B.Pergolesi" AFAM - Ancona

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REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Disposto dalla Consulta Studenti in data in data 24/08/2006
Deliberato dal Consiglio Accademico nella riunione del 11/09/06
(Prot. 367/D)

TITOLO I - FINI E PRINCIPI

Articolo 1 - Funzioni ed attività 
  1. La Consulta degli Studenti dell'Istituto Musicale Pareggiato ā€œG. B. Pergolesi" AFAM, di seguito denominato Istituto, è l' organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto. La Consulta degli Studenti invia agli Organi di gestione e governo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciņ che riguarda gli studenti.
  2. Ai sensi dell'art 15 dello Statuto Interno dell'Istituto, la Consulta degli Studenti oltre ad esprimere pareri previsti dallo statuto Interno e dai regolamenti, la Consulta puņ indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
  3. La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e gestione.
  4. La Consulta degli Studenti propone al Consiglio Accademico, per l'approvazione, un Regolamento che ne disciplini l'attività .
Articolo 2 - Composizione della consulta
  1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per Istituti fino a cinquecento iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
  2. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente.
  3. Il Presidente nomina il Vice-presidente.
Articolo 3 - Cariche della consulta
  1. Le rappresentanze degli studenti sono qui di seguito elencate:
    1. Presidente della Consulta;
    2. Vicepresidente;
    3. Altri componenti della Consulta eletti dagli studenti;
    4. Primo rappresentante designato entro il Consiglio Accademico;
    5. Secondo rappresentante designato entro il Consiglio Accademico;
    6. Rappresentante designato entro il consiglio di Amministrazione.
  2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere verbalizzate, ed affisse all'Albo della Consulta.
  3. I tirocinanti e i corsisti in prova non hanno diritto di voto.
  4. Le cariche interne alla Consulta non sono conflittuali con le funzioni di rappresentanza negli altri organi previsti nello statuto.

TITOLO II - ELEZIONI DELLA CONSULTA
(dal regolamento interno già  approvato prot. 262 e 264/D)

Articolo 4 - Composizione della consulta e compiti
  1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per Istituti fino a cinquecento iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
  2. La Consulta nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente, dandone comunicazione scritta al Direttore.
  3. A norma dell' art. 22 dello Statuto, la Consulta dovrà  darsi un proprio regolamento e procedere alla designazione delle rappresentanze, in particolare: la designazione del componente del Consiglio di Amministrazione, due componenti del Consiglio Accademico.
Articolo 5 - Convocazione del corpo elettorale
  1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nella Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore del IMP di Ancona ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
  2. Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti.
  3. Il Direttore convoca l'Assemblea di tutti gli studenti avente come oggetto le imminenti elezioni almeno 15 giorni prima delle stesse. L'avviso della convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, ed i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto e di candidatura.
Articolo 6 - Elettorato attivo

Compongono l'elettorato attivo tutti gli studenti italiani e stranieri iscritti ai corsi istituzionali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età  alla data delle elezioni.

Articolo 7 - Elettorato passivo e presentazione delle liste dei candidati
  1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti italiani e stranieri regolarmente iscritti ai corsi istituzionali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età  alla data delle elezioni e che, disponendo dell'elettorato attivo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
    2. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni, oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta la riabilitazione.
  2. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
  3. Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta uscente (o, in sua assenza o impedimento, al Vicepresidente), e saranno affisse all'Albo della Consulta. Il Presidente è tenuto a comunicare le candidature alla Direzione. In prima applicazione le candidature devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Direttore.
  4. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale.
Articolo 8 - Commissione elettorale e di seggio
  1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una Commissione Elettorale formalmente costituita con Decreto del Direttore. In prima applicazione è composta da un funzionario dell'Amministrazione e due studenti indicati dall'Assemblea degli studenti. In seguito sarà  composta da tre studenti scelti fra gli elettori nel corso dell'Assemblea precedente l'indizione di nuove elezioni.
  2. La Commissione Elettorale svolgerà  anche i compiti relativi alle operazioni di votazione e ha il compito di garantire la regolarità  delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti anche con il supporto della Segreteria:
    1. acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
    2. dispone l'ammissibilità  delle liste, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
    3. depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento o che siano in soprannumero;
    4. decide su eventuali reclami o ricorsi;
    5. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
    6. assicura il funzionamento del Seggio elettorale, provvedendo a nominare il Presidente del Seggio ed un Segretario verbalizzante;
    7. ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
    8. redige il verbale delle operazioni di voto.
  3. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
  4. I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.
Articolo 9 - Modalità  di voto
  1. Le elezioni si svolgono durante un periodo di 3 giorni lavorativi consecutivi. Il seggio elettorale rimarrà  aperto dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per le tre giornate.
  2. Previo accertamento dell'identità  personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione elettorale.
  3. L'elettore accede ad una postazione, che consente la riservatezza nell'espressione del voto, ed esprime il proprio voto a favore di un massimo di 3 (tre) preferenze.
  4. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
  5. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
  6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
  7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o preferenze diverse rispetto alle candidature presentate, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà  dell'elettore.
  8. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.
  9. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.
Articolo 10 - Metodo d'elezione
  1. Non è previsto alcun quorum per la validità  delle elezioni.
  2. Per essere eletti i candidati devono comunque conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti arrotondato al numero intero superiore.
  3. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. A parità  di voti risulta eletto il candidato iscritto ad un corso inferiore rispetto al pari voti e, in caso di medesimo anno di corso, si prende in considerazione il più anziano di età .
  4. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i 3 membri delle Consulta degli Studenti, o venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più studenti, verranno indette elezioni supplementari entro i 30 giorni successivi la chiusura del seggio.
Articolo 11 - Operazioni di scrutinio
  1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale. Durante le operazioni di scrutinio la Commissione elettorale ha l'obbligo di redigere un verbale in duplice copia manoscritta e dattiloscritta.
  2. Al termine delle operazioni la Commissione trasmette al Direttore il verbale protocollato unitamente al materiale delle votazioni.
  3. Durante le operazioni di scrutinio la Commissione elettorale dovrà  essere presente nella sua interezza.
  4. Possono assistere alle operazioni di scrutinio coloro che hanno diritto al voto:
    1. coloro che vogliono assistere alle operazioni di scrutinio dovranno far pervenire una richiesta scritta alla Commissione elettorale prima della chiusura del seggio.
    2. coloro che assistono alle operazioni di scrutinio non hanno diritto al voto sulle questioni riguardanti lo scrutinio.
    3. coloro che assistono alle operazioni di scrutinio non avranno il diritto di intervenire; qualora dovessero disturbare o mettere in discussione le decisioni della Commissione elettorale questa avrà  la facoltà  di poterli allontanare.
Articolo 12 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni, reclami e nomina

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore ordina l'esposizione all'Albo dei risultati delle elezioni per la durata di cinque giorni, durante i quali è possibile presentare reclamo presso la direzione. Trascorso tale termine, il Direttore decreta la nomina della Consulta degli studenti mediante pubblicazione all'Albo.

Articolo 13 - Cessazione dalla carica
  1. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
  2. Ogni anno si svolgono entro il 30 novembre le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta.
  3. In caso di conclusione del ciclo di studi di uno o più membri della Consulta il mandato è comunque valido fino a nuove elezioni.
  4. La convocazione delle elezioni è indetta dal Direttore del Conservatorio, su proposta del Presidente della Consulta o, in caso di sua assenza, impedimento o cessazione, dal Vicepresidente, o in ultima istanza da uno degli altri componenti; l'atto della convocazione rispetta i requisiti di cui all'art. 2.
  5. Le candidature alla/e carica/e vacante/i possono essere presentate sino al giorno precedente l'assemblea convocata per l'elezione, con le stesse modalità  previste all'art. 4, commi 1 e 3.
  6. Nel caso si verifichi la cessazione dalla carica di un membro della Consulta per motivazioni diverse dalla conclusione del ciclo di studi, nel periodo fra la cessazione dalla carica e la rielezione, la funzione del componente cessato dalla carica è assunta ad interim dalla carica rimasta in seno alla Consulta, secondo la gerarchia delle cariche medesime.
  7. I membri eletti successivamente alla costituzione della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'intera Consulta.
Articolo 14 - Cariche delle rappresentanze degli studenti

Tutte le nomine e le designazioni devono essere verbalizzate ed affisse all'Albo della Consulta. I tirocinanti e i corsisti in prova secondo il vecchio ordinamento non hanno diritto di voto.

Articolo 15 - Norme finali

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16/03/2006 sentito il Collegio dei Professori, è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito web relativo ed è stato inviato in copia al MIUR-AFAM. Esso fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 19 dello Statuto.

TITOLO III - PROCEDURE ELETTORALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 16 - Generalità 

La Consulta degli Studenti elegge a  maggioranza assoluta il proprio Presidente fra i suoi membri eletti dagli studenti, entro 30 giorni dalle elezioni della Consulta stessa.

Articolo 17 - Espressione del voto

La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità  prevale l'anzianità  di iscrizione, ed in caso di ulteriore parità , l'anzianità  anagrafica.

Articolo 18 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Consulta fra i componenti della Consulta medesima eletti dagli studenti.

TITOLO IV - PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 19 - Convocazione
  1. La Consulta è convocata dal Presidente, o dal Vice-presidente, della Consulta medesima almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno.
  2. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dai 2/3 dei componenti della Consulta medesima.
Articolo 20 - Svolgimento delle riunioni
  1. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari ai 2/3 dei componenti della Consulta.
  2. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente della Consulta medesima o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o ancora da ciascuno degli altri membri eletti dagli studenti.
  3. All'inizio delle riunioni il Presidente nomina un Segretario addetto alla verbalizzazione e dà  lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente al termine della seduta.
  4. Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.

TITOLO V - PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE

Articolo 21 - Generalità 
  1. Ai sensi dello Statuto dell'Istituto, la Consulta degli Studenti designa, al suo interno, due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ed un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
  2. Ciascun membro della Consulta ha la facoltà  di sostituire temporaneamente i rappresentanti designati in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
  3. In base all' art. 3 c.4 del Titolo I del presente Regolamento non vi è incompatibilità  fra le cariche della Consulta e le rappresentanze in seno agli organi di cui sotto.
Articolo 22 - Consiglio accademico
  1. Le designazioni per il Consiglio Accademico possono avvenire per candidatura spontanea degli stessi membri della Consulta. La scelta avviene o per acclamazione diretta o mediante votazione. In tal caso, i due nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.
  2. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
  3. La consulta ha la facoltà  di revocare la carica con deliberazione espressa  a maggioranza assoluta per giustificati motivi.
  4. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria.
Articolo 23 - Consiglio di amministrazione
  1. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità  descritte al precedente articolo.
  2. L' incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
  3. La Consulta ha la facoltà  di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi.
Articolo 24 - Commissioni e gruppi di lavoro

La Consulta degli Studenti si riserva di costituire commissioni e/o gruppi di lavoro al fine di agevolare il buon funzionamento della stessa.

Articolo 25 - Cessazione dall'incarico
  1. In caso di anticipata cessazione dall'incarico da parte di uno o più studenti designati in seno agli organi di governo e gestione, i componenti della Consulta eletti dagli studenti sono convocati obbligatoriamente dopo 3 giorni dal momento della cessazione in parola.
  2. La convocazione è indetta dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; l'atto della convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'Albo della Consulta.
  3. La nuova designazione avviene secondo le modalità  descritte all'Art 2.
  4. Nel periodo fra la cessazione dall'incarico e la nuova designazione, le funzioni del rappresentante mancante sono assunte ad interim dal Presidente della Consulta o, in caso di indisponibilità  o sovrapposizione di incarichi, dalla carica più elevata in seno alla Consulta.

TITOLO VI - ASSEMBLEE

Articolo 26 - Generalità 
  1. Gli studenti sono convocati in assemblea, sentito il Direttore del Conservatorio che verificherà  la disponibilità  degli spazi, almeno 2 volte all'anno, nonché ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dai 2/3 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.
  2. Possono intervenire ai lavori dell'assemblea solo gli allievi effettivi del Conservatorio che abbiano compiuto i 18 anni alla data della riunione.
  3. Gli studenti minorenni possono presenziare alle assemblee come uditori.
Articolo 27 - Convocazione
  1. Le assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
  2. La convocazione dell'assemblea avviene 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'Albo della Consulta.

TITOLO VII - NORMA GENERALE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 28
  1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su richiesta dei 2/3 della Consulta o dai 2/3 del Corpo elettorale.
  2. Ogni modifica proposta deve essere sottoposta al Consiglio Accademico per l'approvazione.

 

Il Presidente della Consulta degli Studenti
Michele Cinquina
 
Il Direttore
Prof. Riccardo Graciotti

 

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