REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEL DOCENTE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Approvato dal Collegio dei Professori 6/06/2006 (prot. 281/D del 12/06/06)
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19/07/2006
Articolo 1 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 comma 2 dello Statuto di Autonomia, è composto dai seguenti cinque componenti:
- il Presidente;
- il Direttore;
- un Docente dell'Istituto designato dal Consiglio Accademico;
- uno Studente maggiorenne designato dalla Consulta degli Studenti;
- un Esperto di Amministrazione, nominato dal Ministro.
Articolo 2 - Designazione del Docente Membro del Consiglio di Amministrazione
- La designazione del Docente membro del Consiglio di Amministrazione si svolge nel rispetto del presente Regolamento.
- Il Consiglio Accademico designa il Docente membro del Consiglio di Amministrazione scegliendo entro una terna di candidati individuati dal Collegio dei Professori.
- La designazione è indetta dal Direttore almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con provvedimento affisso all’Albo dell’Istituto e con ogni altro mezzo atto a darne opportuna diffusione. In sede di prima applicazione, sarà indetta dal Direttore in tempo utile alla formazione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di termine naturale del mandato, la data di svolgimento della designazione è fissata dal Direttore nel corso del mese di ottobre.
- Salvo in sede di prima applicazione, per la quale saranno fornite indicazioni dal Direttore in tempo utile, il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle operazioni. Tale provvedimento dovrà inoltre:
- indicare l’ufficio presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;
- stabilire il calendario della presentazione delle candidature;
- indicare il calendario e il luogo in cui si svolgeranno sia le votazioni del Collegio dei Professori sia la designazione da parte del Consiglio Accademico;
- individuare le posizioni che, ai sensi della normativa vigente, comportano limitazioni nell’elettorato attivo e passivo.
- L’indizione della designazione del Docente membro del Consiglio di Amministrazione, in caso di impedimento del Direttore in carica, compete al Vice Direttore dell’Istituto e, in caso di impedimento di quest’ultimo, al Decano del Collegio dei Professori.
Articolo 3 - Elettorato passivo
- L’elettorato passivo spetta a tutti i Docenti di prima e seconda fascia, con un’anzianità di non meno di cinque anni di servizio continuativa nell’Istituto.
- Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate di attestazione dell’anzianità di servizio, dovranno pervenire al Direttore Amministrativo a pena di decadenza almeno 21 giorni prima della data fissata per la data della designazione. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R., i candidati sono tenuti, a pena di decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante e-mail, entro il termine indicato. In sede di prima applicazione le dichiarazioni di candidatura saranno accertate nel corso della seduta del Collegio dei Professori convocato dal Direttore.
- Il Direttore Amministrativo verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, quindi ne dispone la pubblicazione all’Albo. Le candidature ammesse sono affisse all’Albo entro 7 giorni dal termine di presentazione delle stesse. In caso di prima applicazione il Direttore ne dispone, fatto salvo l’accertamento della sussistenza dei requisiti, l’immediata pubblicazione.
- Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal provvedimento di indizione delle elezioni.
- Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo.
Articolo 4 - Elettorato attivo
L’elettorato attivo, limitatamente all’individuazione della terna di candidati, spetta a tutti i componenti il Collegio dei Professori.
Articolo 5 - Limitazioni
L’elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 6 - Operazioni di voto
- Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- Il voto del Collegio dei Professori si esprime nel corso di una seduta dell’Assemblea stessa indicata nel provvedimento di indizione.
- Il voto è segreto, diretto e personale. Il voto va espresso apponendo il contrassegno (croce o barra) sulla casella contenente nome e cognome del candidato prescelto. Lo spoglio sarà effettuato da apposita Commissione Scrutatrice al termine dell’Assemblea. In sede di prima applicazione svolgerà funzione di Commissione Scrutatrice tre dei membri docenti del Consiglio Accademico.
- La terna dei candidati da sottoporre alla successiva designazione da parte del Consiglio Accademico risulterà composta dai tre candidati che avranno riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica.
- Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione consegnerà il verbale dello scrutinio al Direttore che lo pubblicherà all’Albo dell’Istituto.
- Il Consiglio Accademico, nel corso della seduta indicata nel provvedimento di indizione, può procedere alla designazione del membro previa discussione e analisi motivata. In caso di mancato accordo procederà, su richiesta anche di un solo componente, a votazione segreta, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica.
Articolo 7 - Durata del mandato e incompatibilità
- Il Docente designato dal Consiglio Accademico resta in carica tre anni a decorrere dall’inizio del nuovo anno accademico.
- Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza dalla carica, si procede a nuova designazione entro 30 giorni dal termine della carica e il nuovo membro designato resta in carica sino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
- I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
- La carica di Membro di Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione e della RSU.
Articolo 8 - Nomina
Il Direttore, con proprio Decreto, nomina il Docente designato
Articolo 9 - Pubblicizzazione
Le presenti norme confluiranno nel Regolamento Generale di cui all’art. 19 dello Statuto di Autonomia.
