Istituto Superiore di Studi Musicali "G.B.Pergolesi" AFAM - Ancona

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REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIDATTICA
(prot. 339/D)

Premessa

Nella necessità di riorganizzare le strutture che sovrintendono al funzionamento delle attività didattiche, tenendo conto sia del DPR 212 08/07/2005 sia delle esigenze peculiari dell’Istituto, viene emanato il presente Regolamento in base a:

  • artt.  16 e 19 dello Statuto di autonomia dell’Istituto
  • delibera del Consiglio Accademico del 21/06/2006
  • parere del Collegio dei Professori del 14/07/2006
  • delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2006.
Articolo 1 - Struttura

L’organizzazione interna delle attività didattica, di ricerca e artistica è garantita dalla seguente struttura:

  1. Dipartimenti
  2. Consigli di corso
  3. Referenti di settore
Articolo 2 - Dipartimenti

L’Istituto Musicale Pareggiato “G.B. Pergolesi”, in ottemperanza alle indicazione contenute nel DPR 212 del 8.07.05 e tenuto conto dello stato attuale delle scuole pareggiate e della pianta organica di diritto, a partire dall’a. a. 2006/2007 regola la propria attività didattica in base alla organizzazione dei seguenti Dipartimenti:

  • Dipartimento degli strumenti a fiato
  • Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione
  • Dipartimento degli strumenti a corda
  • Dipartimento di Teoria, Analisi, Storia
  • Dipartimento di discipline strumentali e corali collettive
Articolo 3 - Composizione dei Dipartimenti

I Dipartimenti sono formati dai Professori dell’Istituto, docenti nelle Scuole e nei Corsi nello stesso.
La partecipazione a tutti i dipartimenti è consentita, senza diritto di voto,  anche ai docenti dei Corsi Sperimentali e ad altri corsi eventualmente funzionanti all’interno dell’Istituto previa formale richiesta indirizzata al Consiglio Accademico. È inoltre consentita, ai docenti interni e solo con voto consultivo, la partecipazione a Dipartimenti diversi da quello di pertinenza.

Dipartimento degli Strumenti a fiato
  • Flauto
  • Clarinetto
Dipartimento degli Strumenti a tastiera e a percussione
  • Strumenti a percussione
  • Pianoforte principale
  • Pianoforte complementare
  • Fisarmonica
Dipartimento degli strumenti a corda
  • Chitarra
Dipartimento di Teoria, analisi, composizione e direzione
  • Teoria, solfeggio e dettato musicale
  • Cultura musicale generale
  • Storia della Musica
  • Bibliotecario
Dipartimento delle discipline di strumento e corali collettive
  • Musica di Insieme per strumenti a fiato
  • Musica da camera
  • Esercitazioni orchestrali
  • Esercitazioni corali
Articolo 4 - Funzionamento interno dei Dipartimenti

I Dipartimenti composti da docenti di singole Scuole principali e/o Corsi di Diploma di I o II livello, al fine di approfondire tematiche specifiche relative ai singoli Corsi o alle singole Scuole, si articolano internamente in Consigli di Corso.

Articolo 5 - Coordinatori di Dipartimento e dei Consigli di Corso

Ogni Dipartimento elegge al suo interno un coordinatore di dipartimento che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante secondo le modalità stabilite dal Dipartimento  stesso. Il Coordinatore raccoglie le osservazione dei singoli coordinatori dei Consigli di corso eventualmente costituitisi internamente ad ogni dipartimento.
Tutte le figure dei coordinatori durano in carica per un anno. La carica è rinnovabile. In caso di interruzione del mandato del Coordinatore, si procede ad una nuova elezione.

Articolo 6 - Sedute dei Dipartimenti
  1. Il Dipartimento si riunisce con cadenza quadrimestrale in tempo per trasmettere al  Direttore e quindi  al Consiglio Accademico le proposte di natura didattica, tenuto conto del calendario delle attività accademiche. I Consigli di corsi interni ai Dipartimenti fissano liberamente le proprie convocazioni, tenendo tuttavia sempre in considerazione la tempistica del calendario didattico.
  2. Le riunioni sono convocate dal Coordinatore del singolo dipartimento almeno sette giorni prima della seduta.  Le convocazioni devono indicare l’ordine del giorno, compilato a cura del Coordinatore.
  3. Di ogni seduta viene redatto dal Coordinatore un verbale che viene trasmesso al Direttore per la presentazione al  Consiglio Accademico.
  4. I professori in pianta organica hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni dei Dipartimenti di appartenenza e degli eventuali Consigli di corso.
Articolo 7 - Funzioni

Ciascun Dipartimento ha il compito di coordinare, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Accademico, le attività didattiche relative al funzionamento delle singole Scuole e degli eventuali Corsi afferenti. In particolare:

  1. fissare gli obiettivi didattici dei corsi, i percorsi disciplinari e i relativi crediti, nell’ambito dei criteri generali predisposti dal Consiglio Accademico
  2. esaminare e approvare gli obiettivi e i contenuti delle singole discipline e i programmi dei relativi esami, su proposta dei relativi docenti
  3. proporre l’attivazione o la disattivazione delle discipline indicate dai percorsi formativi
  4. definire le prove di accesso di corsi di orientamento e di attività di apprendimento
  5. indicare i componenti delle commissioni d’esame, comprese quelle per le prove finali
  6. valutare la situazione curricolari e i crediti/debiti dei singoli studenti, eventualmente delegando un’apposita commissione ristretta
  7. valutare l’andamento delle attività e verificare annualmente l’efficienza e la funzionalità dei corsi
  8. formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l’organizzazione degli insegnamenti

Dette materie possono essere trasferite ai Consigli di Corso e alle Scuole organizzate internamente ai singoli Dipartimenti.
Il Dipartimento ha inoltre la facoltà di presentare al Consiglio Accademico proposte riguardanti l’attività di ricerca e artistica. Le proposte di carattere artistico devono essere concordate con il Direttore tenendo conto delle iniziative prevalenti promosse dall’Istituto.
Ogni proposta, sia di natura didattica che artistica o di ricerca, deve essere corredata da un puntuale piano finanziario, motivata e approvata a maggioranza dei componenti il Dipartimento.

Articolo 8 - Referenti

Per il migliore funzionamento dell’Istituto e come supporto per le funzioni di direzione  sono istituiti le figure dei referenti scelti fra i docenti sulla base della dichiarazioni di disponibilità per i seguenti settori:

  1. Referente per il coordinamento didattico con le scuole primarie, secondarie e orientamento
  2. Referente per l’Ufficio Stampa
  3. Referente per la gestione dei beni e attrezzature informatiche e multimediali
  4. Referente per la gestione degli Strumenti musicali e le aule didattiche

Sulla base delle decisioni del Consiglio Accademico le funzioni ad essi attribuite possono essere suddivise ulteriormente o accorpate in relazione alle esigenze di bilancio del Fondo di Istituto.            
I Referenti durano in carica 1 anno e  possono essere riconfermati.
In accordo con il Direttore i Referenti possono avvalersi del supporto del personale tecnico e degli studenti dell’Istituto assegnatari di contratti di collaborazione in base alla legge n. 390 del 1991.

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