REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO A TERZI ESTRANEI ALL'ISTITUTO DI INCARICHI DI CARATTERE INTELLETTUALE
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 30 Novembre 2007
Art. 1 - Natura e oggetto dell'incarico
Il presente regolamento è diretto a disciplinare il conferimento di incarichi di Lavoro Autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa (sia professionale che di natura occasionale) a personale estraneo all'Istituto. Tali incarichi possono essere conferiti quando le attività non siano comprese tra quelle tipicamente attribuite alle strutture organizzative dell'Istituto, ovvero, quando sia verificata oggettivamente l'impossibilità di avvalersi di prestazioni ordinarie o straordinarie del personale in servizio. Il conferimento degli incarichi è consentito altresì quando una determinata attività richieda conoscenze ed esperienze eccedenti quelle possedute dal personale interno ovvero presupponga iscrizioni ad albi professionali, Gli incarichi devono rivestire carattere accessorio, integrativo, strumentale o sussidiario allo svolgimento di attività e/o compiti del personale dell'Istituto. Il conferimento degli incarichi deve, altresì, essere giustificato da ragioni di straordinarietà o di progetto e avere durata definita nel tempo. Gli incarichi conferiti devono rispondere ai seguenti criteri: rispondenza dell'incarico agli obbiettivi dell'Istituto; inesistenza, o giustificata indisponibilità, all'interno dell'organizzazione dell'ente, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; indicazione della durata dell'incarico; proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione. I contratti, relativi agli incarichi di cui sopra, possono essere conferiti con contratto d'opera, con contratto d'opera libero-professionale o collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Gli incarichi possono essere conferiti per: - affidamento di compiti nell'ambito di progetti di ricerca e formazione; - svolgimento di attività che rientrino nei compiti dell'Istituto ma alle quali, per particolari carichi di lavoro o per esigenze straordinarie ed eccezionali, non possa farsi fronte con personale in servizio; - affidamento dì compiti non rientranti tra quelli istituzionali dei personale dipendente; Il presente regolamento non trova applicazione: a) per la gestione delle collaborazioni studentesche disciplinate dall'articolo 13 della legge 390/1 b) in materia di appalto di servizi e di manodopera; e) per gli incarichi di carattere culturale, libero professionale, diversi dalla gestione amministrativa ordinaria dell'istituto, che nell'ambito dell'organizzazione di seminari e convegni di approfondimento didattico-formativo si dovessero attribuire per chiara fama ad esperti del settore.
Art. 3 - Soggetti destinatari
Il conferimento dell'incarico di prestazioni di lavoro autonomo può avvenire soltanto nei confronti delle seguenti categorie: a) professionisti regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali, ovvero soggetti che svolgano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che siano iscritti all'I VA nei casi previsti dalla legge; b) esperti dipendenti da enti pubblici, da imprese private che siano autorizzati dall'Ente di appartenenza a svolgere l'incarico ai sensi della normativa vigente, individuati per le loro competenze specifiche nel campo della prestazione richiesta; e) soggetti in possesso di idoneo curriculum scientifico e/o culturale, per svolgere le attività didattiche o amministrative oggetto di incarico.
Art. 4 - Oggetto e requisiti della prestazione
Le prestazioni di carattere intellettuale, oggetto dell'incarico, devono possedere i seguenti requisiti: 1) devono avere una durata determinata nel tempo; 2) devono presentare un elevato contenuto professionale; 3) non devono prevedere obblighi dì orario, la prestazione deve comunque svolgersi secondo le tempistiche stabilite dal responsabile della struttura o del progetto; 4) il prestatore d'opera non può assumere responsabilità in nome dell'Ente.
Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi
Le proposte di conferimento di incarichi per prestazioni di carattere intellettuale, devono essere rivolte al Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore, previa valutazione del Consiglio Accademico (in relazione alle attività didattico-istituzionali proprie dell'Istituto) e del Direttore Amministrativo (in relazione alle competenze amministrative a lui proprie. Le proposte dovranno contenere i seguenti elementi: a) motivazione che giustifichi il ricorso alla prestazione d'opera con l'indicazione degli obbiettivi che devono rispondere alle esigenze della amministrazione; b) indicazione dell'oggetto, delle modalità di esecuzione della prestazione nonché specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; e) periodo e durata della prestazione (con espressa evidenziazione dell'eventuale periodo di proroga); d) importo lordo del compenso comprensivo di eventuali spese rimborsabili; e) indicazione dei fondi sui quali dovrà essere imputata la relativa spesa; f) esposizione delle specifiche competenze del soggetto interessato, nei casi in cui non esista albo professionale; g) individuazione di parametri di determinazione del compenso pattuito; h) facsimile bando procedura di valutazione comparativa per l'individuazione del collaboratore; Le singole proposte d'incarico saranno oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
Art. 6 - Procedura di valutazione comparativa
Il bando per la procedura di valutazione comparativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato, per una durata complessiva di giorni 15 (quindici), sul sito internet dell'Istituto ed affisso all'Albo dell'Istituto stesso. Il bando dovrà contenere le seguenti indicazioni: - la tipologia e i contenuti della collaborazione da svolgere; - il termine e le modalità di presentazione delle domande; - le competenze professionali richieste; - la richiesta del curriculum vitae in formato europeo dei candidati; - la durata del contratto; - il compenso complessivo lordo previsto. La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e delle competenze maturate nel campo oggetto dell'attività, ovvero sulla base di altri criteri che il C.d.A. ritenesse opportuno individuare, Ogni singolo avviso di selezione pubblica dovrà contenere i parametri in base ai quali verrà effettuata la valutazione finale.
Art. 7 - Pagamento della prestazione
Il pagamento sarà disposto sulla base di regolari fatture/note rilasciate dal prestatore d'opera secondo le modalità previste dal singolo contratto. I documenti presentati per il pagamento dovranno essere vistati dal Direttore fin relazione alle attività didattico-istituzionali proprie dell'Istituto) o dal Direttore Amministrativo in relazione alle competenze amministrative a lui proprie).
Art. 8 - Proroga
I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, possono essere prorogati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.5.
Art. 9 - Disposizioni finali
Sarà cura dell'Amministrazione rendere noti, mediante inserimento nel sito internet dell'Istituto, l'elenco dei consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, come previsto dall'art 53 delDlgs. 165/01.
Art. 10 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano gli articoli dai 2222 al 2238 del Codice Civile, nonché le norme statutarie e Regolamentari di questo Istituto. In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV, Titolo 11, Capo XIV del Codice Civile.
