Istituto Superiore di Studi Musicali "G.B.Pergolesi" AFAM - Ancona

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITA’ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’ISTITUTO “G.B. PERGOLESI ” DI ANCONA
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 24 del 2 Ottobre 2006; Adottato dal Consiglio Accademico in data 5/12/2006.
Prot. 547/D

Art.1 – Forme di collaborazione
  1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art.13 della legge  390/91, disciplina forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Istituto.
  2. Dalla disciplina del presente Regolamento è esclusa qualsiasi forma di collaborazione degli studenti nei servizi inerenti all’attività di docenza di cui all’art.12 della Legge 341/90, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative.
Art.2 – Limiti e copertura finanziaria
  1. La determinazione delle forme di collaborazione da assegnare alle varie attività avviene nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio del Fondo di Istituto.
  2. Il Consiglio di Amministrazione delibera il corrispettivo orario della prestazione richiesta. Il corrispettivo è unico per qualsiasi tipo di collaborazione ed è esente dall’imposta locale sui redditi e da quello sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art.13 della legge n.390/91.
  3. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Art.3 – Requisiti delle candidature
  1. Possono avanzare domanda di prestazione collaborativa gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. studenti che abbiano compiuto la maggiore età;
    2. studenti in possesso di un diploma di scuola media superiore;
    3. studenti frequentanti sia i corsi AFAM sia i corsi del vecchio ordinamento, purché iscritti ai corsi superiori di una delle scuole attualmente pareggiate;
    4. studenti che non abbiano in corso collaborazioni e/o rapporti di lavoro continuativo, autonomo o subordinato.
Art.4 – Luogo e durata della collaborazione
  1. Ogni rapporto di collaborazione deve avere un limite massimo di 150 ore per anno solare.
  2. Le prestazioni, oggetto delle forme di collaborazione, dovranno svolgersi all’interno dell’Istituto “G.B. Pergolesi” o dove lo studente venga inviato per le specifiche esigenze del servizio.
Art.5 – Procedure per la determinazione e l'assegnazione dei rapporti di collaborazione
  1. I servizi resi dall’Istituto nei quali possono essere previste forme di collaborazione degli studenti sono individuati, di norma, entro il 25 ottobre di ciascun anno, con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico. Altre e successive individuazioni possono essere effettuate in corso d’anno, previo accertamento delle risorse disponibili alla copertura delle spese.
  2. Il bando di concorso sarà emanato entro il mese successivo alla pubblicazione del decreto del Direttore e dovrà contenere l’indicazione delle attività per le quali sono previste le forme di collaborazione degli studenti, i requisiti richiesti ai candidati per lo svolgimento della collaborazione nonché le norme e i termini di presentazione delle domande da parte dei medesimi.
  3. Ai candidati potrà essere richiesto di sostenere una prova di idoneità rivolta all’accertamento dei requisiti di cui al punto precedente. 
  4. L’esame delle candidature e le prove di idoneità saranno affidate a Commissioni di volta in volta individuate dal Consiglio Accademico e nominate dal Direttore.
  5. Al termine dell’esame delle candidature e dei requisiti, nonché delle eventuali prove di idoneità,  sarà pubblicata una graduatoria finale di merito. In caso di pari merito fra due o più candidati si procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri:
    1. il curriculum scolastico relativo agli studi fatti presso l’Istituto
    2. la condizione economica  del candidato (indicatore di riferimento ISEE)
    3. gli esiti dell’eventuale prova sostenuta ai sensi del punto 3 del presente  articolo.
  1. Nei bandi di concorso, ove necessario, saranno indicati le eventuali forme di preparazione al lavoro assegnato cui i candidati prescelti dovranno attenersi prima dell’inizio dell’attività coordinata. 
  2. Uno stesso candidato non può essere destinatario di più di un incarico nello stesso anno accademico.
Art.6 – Presentazione delle domande

Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sono tenuti a presentare domanda al Direttore entro il termine stabilito nel bando di selezione.

Art.7 – Atto amministrativo di incarico

L’assegnazione degli incarichi verrà effettuata con atto amministrativo, sulla base della graduatoria di cui all’art. 5 comma 5. Nell’atto saranno indicati:

    1. la struttura presso la quale è prestata la collaborazione;
    2. il tipo di attività;
    3. il numero di ore assegnate;
    4. il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione insieme alla indicazione del capitolo di bilancio su cui grava la spesa;
    5. una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o   per adempienza dell’assegnatario;
    6. l’espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un      rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art.13 della legge 390/91;
    7. l’espressa menzione che il corrispettivo è esente dall’imposta locale sui redditi e da quello del reddito delle persone fisiche;
    8. l’espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni.
Art.8 – Esecuzione dell’incarico e pagamento del corrispettivo
  1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per la collaborazione    assegnata, secondo quanto stabilito dall’atto.
  2. Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza secondo le disposizioni impartite dagli Uffici o dai Servizi ai sensi dell’art.13 comma 3 della legge 390/91.
  3. Gli studenti destinatari dell’incarico di collaborazione che non prendono servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali, attività artistica approvata dal Direttore dell’Istituto, saranno sollevati dall’incarico.
  4. Chi avesse preso servizio e rinunciasse, dandone un preavviso di 15 giorni, per gli stessi motivi sopra indicati, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già svolte.     
  5. Il corrispettivo viene versato in un’unica soluzione al termine della collaborazione, in presenza di valutazione positiva del lavoro svolto da parte del Responsabile dell’Ufficio o Servizio cui lo studente è stato assegnato.
Art.9 – Responsabilità amministrativa
  1. Al Responsabile del servizio viene fatto carico:
    1. del controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario della collaborazione;
    2. della valutazione ai sensi dell’art.13 comma 3 della legge 390/91, dell’attività svolta e dell’efficacia dei servizi prestati dallo studente, espressa in apposita relazione.

Il DIRETTORE
Prof. Riccardo Graciotti

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