Istituto Superiore di Studi Musicali "G.B.Pergolesi" AFAM - Ancona

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REGOLAMENTO GENERALE
(prot. 489/D del 31/10/2006)

Visto l’art. 19 dello Statuto di autonomia

Vista l’ approvazione del Collegio dei Professori del 14/07/2006

Vista la delibera del CDA del 19/07/2006

Vista l’approvazione del Consiglio Accademico del 26/10/2006

In sede di prima applicazione dall’a.a. 2006-2007 il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto adotta (con atto del 31/10/2006) il presente Regolamento generale provvisorio suddiviso in capitoli e articoli come segue

Tutte le materie componenti il presente Regolamento generale possono essere sottoposte a modifica mediante approvazione degli organi competenti previe approvazione del Consiglio Accademico e adozione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO I

Compongono il presente capitolo i regolamenti già approvati nella fase costitutiva e di trasformazione dell’Istituto secondo le norme dello Statuto, in particolare:

Regolamento di elezione del Direttore

Regolamento di elezione della Consulta Studenti (prot. 137 e 143/D)

Regolamento di elezione del Consiglio Accademico (prot. 135D)

Regolamento per la designazione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione (prot. 281/D)

Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico (prot. 328/D)

Regolamento delle strutture di funzionamento della didattica (prot.339/D))

CAPITOLO II

Art. 1 VICEDIRETTORE E DELEGHE DEL DIRETTORE

Il Direttore designa un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, con particolari esperienze gestionali o che abbia già ricoperto, nell’ambito dei Conservatori, cariche che presupponevano l’elettività, con almeno cinque anni di servizio nella sede dell’Istituto. Al Vice Direttore sono affidati compiti di supplenza in caso di impedimento o di assenza del Direttore.
Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite.
Il Direttore può altresì designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza.

Art. 2 COLLABORATORI ALLE FUZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi, con motivato provvedimento e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dell’opera di esperti e di collaboratori anche esterni all’Istituto. Dell’assegnazione dei predetti incarichi il Direttore dà comunicazione al Consiglio Accademico.

CAPITOLO III
FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 1 MOBILITÀ INTERNA DEGLI STUDENTI

La richiesta di cambio di insegnante, adeguatamente motivata, deve essere indirizzata al Direttore e scritta dall'interessato o da un genitore nel caso di minore.
Le richieste di trasferimento da una classe all’altra dell’Istituto possono essere presentate dagli studenti al Direttore di norma entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella richiesta può eventualmente essere indicata una preferenza per quanto riguarda il docente presso il quale si vorrebbero proseguire gli studi.
La richiesta viene accolta dal Direttore se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. parere positivo dei docenti interessati, che devono prendere visione della domanda e apporre il loro assenso in calce alla stessa;
  2. parere positivo del Consiglio Accademico che valuta eventuali squilibri numerici nella composizione delle due classi interessate al cambio.

In caso di parere negativo di uno dei docenti, la domanda non avrà seguito.
Lo studente ha il diritto di venire informato delle motivazioni che hanno impedito il trasferimento.
I docenti riceveranno comunicazione scritta del cambiamento, con relativo nuovo elenco della classe.
Non è possibile a procedere a più di un cambio docente nel corso dell’intera durata degli studi.

Art. 2 CAMBIO DI STRUMENTO
Vecchio ordinamento

Di norma la richiesta di cambio strumento può essere fatta entro la prima metà dell'anno.
La domanda, indirizzata al Direttore e opportunamente motivata, può avvenire:
- per espresso e autonomo desiderio dello studente;
- per consiglio del docente di strumento.
In entrambi i casi la domanda deve essere scritta dallo studente o da un genitore nel caso di minore.
In caso di cambio consigliato dal docente dovrà essere controfirmata dal docente stesso.
La richiesta potrà essere presa in considerazione se vi è disponibilità di posti per lo strumento richiesto.
Il cambio potrà essere accordato dopo una prova di ammissione al nuovo strumento, con una commissione di almeno due docenti, che comprenda il docente che dovrà ricevere lo studente.
L'esame non è necessario nel caso lo studente abbia già sostenuto con esito positivo un esame di ammissione per lo strumento richiesto.

 Art. 3 TRASFERIMENTI

I trasferimenti per o da altro istituto vengono richiesti al momento dell'iscrizione, generalmente entro il mese di luglio.
Di norma le richieste di trasferimento da altro istituto che pervengono durante l'anno accademico vengono accolte solo per documentate ragioni di famiglia, o per ragioni di lavoro dello studente.

 Art. 4 SECONDA E TERZA MATERIA PRINCIPALE

Di norma lo studente si iscrive a un solo strumento come materia principale nei corsi di formazione di base e in quelli di vecchio ordinamento; pertanto la frequenza di un secondo strumento è inteso come materia complementare cui si applicano le regole del vecchio ordinamento.
La frequenza a un secondo strumento principale è consentita in casi eccezionali e disposta dal Consiglio Accademico.

 Art. 5 PRESENZE E ASSENZE

Le presenze degli studenti dei corsi del vecchio ordinamento e quelli della formazione di base sono segnalate nel registro secondo il modello tradizionale.
Gli studenti dei corsi di diploma accademico (triennio e biennio) hanno l’obbligo di apporre una firma nel foglio presenza di ciascuna lezione frequentata. I docenti devono prendere la firma degli allievi ad inizio lezione; registrare le assenze e gli eventuali recuperi. I fogli presenza sono periodicamente depositati secondo le indicazioni della Segreteria didattica.
I docenti segnalano le assenze ingiustificate degli studenti minorenni dopo tre lezioni continuative e comunque non oltre un periodo di 15 giorni di assenza, dandone comunicazione scritta alla Segreteria didattica, che provvederà ad avvisare le famiglie.
Lo studente dei corsi del vecchio ordinamento e della formazione di base è tenuto a frequentare almeno i 2/3 delle ore di lezione spettanti. E' fatta salva la possibilità di deroga autorizzata dal docente, che ne dà comunicazione scritta al Direttore. Non è prevista la possibilità di deroga per le materie collettive che non prevedono esame di promozione. Gli allievi che si assentano, senza contestuale giustificazione, oltre il numero consentito non conseguono i crediti e vengono dimessi d'ufficio dall’Istituto. In sede di valutazione periodica, i docenti possono decidere se procedere alle dimissioni dall’Istituto di quegli allievi che hanno effettuato assenze, anche se giustificate, in numero tale da precludere un positivo prosieguo degli studi.

Art. 6 SISTEMA DELLE RIPETENZENEL VECCHIO ORDINAMENTO

a) Corsi principali.
Rimane in vigore il limite di una sola ripetenza nel periodo inferiore e di una sola ripetenza nel periodo medio. Nessuna ripetenza è concessa nel periodo superiore. Al Direttore è stata delegata ogni decisione ("per gravi e comprovati motivi") su eventuali concessioni di una sola deroga per periodo (una seconda ripetenza per il periodo inferiore; una seconda ripetenza per il periodo medio; una ripetenza per il periodo superiore).
Tali decisioni saranno oggetto di specifici e motivati provvedimenti, che non potranno in nessun caso influire sulla dotazione organica dell'istituto. Ciò significa che gli allievi i quali usufruiranno di tali deroghe saranno considerati "ripetenti" e non saranno conteggiati nel numero degli allievi in dotazione alla classe.

b) Corsi complementari
Di regola è ammessa una sola ripetenza rispetto alla durata del corso. Un'eventuale ulteriore ripetenza dovrà essere giustificata - sulla base di gravi e comprovati motivi - dal Direttore.

 Art. 7 AUDIZIONI, PREMI, BORSE DI STUDIO

Tra marzo e aprile di ogni anno si svolgono i concorsi interni dell’Istituto relativi all’assegnazione delle borse di studio concesse dai privati, audizioni per concerti, altro.
Ai concorsi e alle audizioni non possono partecipare di regola i tirocinanti, salvo norme specifiche contenute nei bandi.
I regolamenti per lo svolgimento delle audizioni e per l’attribuzione delle borse sono stabiliti dal Consiglio Accademico.

Art. 8 AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ ESTERNE

Gli studenti che intendano esibirsi in manifestazioni musicali organizzate da soggetti esterni all’Istituto, o che intendano iscriversi a corsi musicali o a concorsi presso strutture esterne, devono avere l'autorizzazione scritta del proprio docente, il quale invierà copia della stessa alla Direzione, per il nulla-osta.

 Art. 9 COMUNICAZIONI DOCENTI-STUDENTI- GENITORI

La comunicazione dei risultati didattici è garantita dal libretto dello studente su cui sono registrate le verifiche e le certificazioni.Il docente può tuttavia chiedere per iscritto alla Segreteria didattica la convocazione del genitore per effettuare comunicazioni inerenti l’andamento scolastico dello studente minorenne.
Con gli studenti maggiorenni la comunicazione è diretta, salvo diversi accordi con lo studente stesso.
I genitori degli allievi minorenni possono concordare direttamente con il docente un incontro per conoscere l’andamento scolastico del proprio figlio. L’incontro dovrà avvenire all’interno dell’orario di lezione di quest’ultimo, salvo diverse indicazioni del docente.

CAPITOLO IV
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’APERTURA DELL’ISTITUTO, UTILIZZO DELLE AULE

 Art. 1

L’Istituto segue di norma l’orario di apertura 8-20 per tutti i giorni della settimana, escluso il sabato. Le attività didattiche devono terminare entro le 19,45.
A seconda dei piani dell’offerta formativa stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle necessità economiche da essi richieste, l’Istituto può essere aperto anche il sabato con orari di volta in volta da stabilire.
Il calendario dei giorni di apertura è stabilito annualmente in base alle festività e al piano delle ferie del personale ATA.
Aperture straordinarie in giorni e orari differenti sono consentite solo per esigenze di tipo artistico e/o didattico e dietro approvazione del Direttore Amministrativo.

Art. 2 USO DELLE AULE

A) Per i docenti:

  1. Giorni aggiunti in via continuativa (per tutto l'anno o per consistenti periodi), dovuti a esigenze didattiche specifiche (corsi di Biennio, laboratori, ecc.), vanno richiesti al Vicedirettore, per l'inserimento nella griglia-aule. Non è possibile aggiungere ore o giorni in via continuativa attraverso prenotazione settimanale.
  2. Prenotazioni per seminari, master-classes e simili, che comportino richiesta di spostamenti fra docenti, vanno concordati fra il docente responsabile della manifestazione e il docente al quale si richiede la disponibilità di spostamento. Ad accordo avvenuto il personale addetto provvede alla prenotazione.
  3. Giorni di lezione aggiunti occasionalmente sono possibili solo se c'è disponibilità di aule, e vanno richiesti e concordati direttamente col personale addetto.
  4. Spostamenti sul monte-ore di singole giornate, legati a esigenze personali del docente, vanno richiesti in anticipo direttamente al personale addetto, e con esso concordati sulla base della disponibilità di aule. Lo spostamento va segnato sul foglio del monte-ore.
  5. Le Assenze, qualunque ne sia la motivazione, vanno sempre comunicate all'ufficio personale. In ogni caso il personale addetto alle aule deve essere tempestivamente informato. E' dovere del personale addetto alle aule comunicare all'ufficio le assenze non segnalate secondo norma. Un docente che rientri senza preavviso in servizio, non può avanzare diritti sull'aula se già prenotata da altri, anche se è il suo giorno abituale di lezione.

B) Per gli studenti

  1. Gli studenti possono chiedere giornalmente l'uso di un'aula per lo studio. Di norma l'aula viene data per non più di due ore. Oltre le due ore è consentito allo studente di rimanere nell'aula, fino a nuova richiesta. Lo studente firma su apposito registro l'entrata e l'uscita.
  2. Lo studente che ha lezione nella prima ora indicata dal docente (come risulta dall'orario sulla griglia) ha il diritto di entrare nell'aula mezz'ora prima. Pertanto chiunque abbia precedentemente avuto in uso quell'aula, deve cedere il posto allo studente avente diritto.

C) Norme generali di comportamento

Lo studente ha diritto all'aula per ragioni di studio limitatamente alle disponibilità della stessa Nel caso la occupi indebitamente, o la lasci per lungo tempo inutilizzata, il personale addetto è autorizzato a revocare il permesso d'uso e dare l'aula ad altro studente che ne faccia richiesta.
Lo studente è tenuto al rispetto del locale e delle attrezzature in esso contenute, che gli vengono affidati sotto la sua responsabilità; per questa ragione è suo interesse segnalare al personale eventuali anomalie riscontrate al momento di ingresso in aula.

 D) Per esterni

Entro certi limiti è consentito l’uso delle aule da parte di soggetti esterni per finalità coerenti alle funzioni istituzionali. L’uso è assegnato dietro richiesta scritta e secondo modalità di copertura delle spese necessarie al mantenimento e tutela delle strutture interne all’ambiente richiesto.

Art. 3 Aule e attrezzature speciali

L’Istituto è dotato di ambienti (auditorium, aula informatica) e attrezzature (ogni oggetto presente nelle aule didattiche e quelle specifiche) speciali che richiedono un’attenzione particolare nel loro uso. La disciplina per l’utilizzo di questi ambienti è stabilita di volta in volta dal Direttore e/o dal Direttore Amministrativo.

CAPITOLO V
Regolamento della Biblioteca dell’Istituto Musicale Pareggiato
“G. B. Pergolesi” - AFAM

 

TITOLO PRIMO
La Biblioteca
Art. 1 Compiti

Tenuto conto della specificità della raccolta e della tipologia degli utenti, la Biblioteca dell’Istituto Musicale “G. B. Pergolesi” ha i seguenti compiti:
soddisfare le esigenze e necessità di studio ed informazione bibliografico - documentaria degli allievi e Docenti dell’Istituto;
raccogliere e conservare la produzione musicale manoscritta e a stampa, nonché di documenti sonori complementari all’attività didattica;
conservare, accrescere e valorizzare la propria raccolta bibliografica;
acquisire fondi antichi considerati di rilevante interesse culturale, nonché documenti sonori ed altri sussidi didattici;
acquisire la produzione editoriale italiana e straniera in base alla specificità della propria funzione e tenendo conto delle esigenze dell’utenza;
documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti;
I compiti di cui al comma precedente sono svolti anche in cooperazione con altre Biblioteche e Istituzioni al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato.

TITOLO SECONDO
Ordinamento interno
Art. 2 Tutela del patrimonio

I locali ove ha sede la Biblioteca e quanto in essi contenuto, il patrimonio documentario, i mobili e le attrezzature sono affidati per la custodia al Bibliotecario dell’Istituto.

Art. 3 Notifica delle sottrazioni

È obbligo del Bibliotecario dare tempestivamente notizia al Consiglio di Amministrazione di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno relativi al patrimonio della Biblioteca.

Art. 4 Registrazioni in entrata

Qualsiasi unità di materiale documentario, nonché scaffalature e contenitori, mobili che entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca devono essere iscritti nel registro cronologico d’entrata.
Se ritenuto opportuno, nel registro cronologico d’entrata si possono tenere distinte le registrazioni del materiale documentario a stampa da quelle relative al materiale documentario non a stampa e agli oggetti e contenitori di cui al comma 1 del presente articolo.
Registrazioni distinte per il materiale documentario possono, inoltre, essere tenute a seconda della provenienza per acquisto, dono, scambio, nonché per il materiale in deposito;
Viene assegnato un numero d’entrata diverso ad ogni unità del materiale documentario, anche nel caso di pubblicazioni in più parti fisicamente distinte;
Per i documenti la cui natura o consistenza, in rapporto alle funzioni della Biblioteca, consigli una gestione per classi o gruppi, l’iscrizione nel registro cronologico di entrata è consentita per gruppi di contenuto affine o di simile formato.
Il registro di cui al comma 1 del presente articolo può essere sviluppato su supporto elettronico.

Art. 5 Cambi e Depositi

La Biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificità della sua raccolta, può cedere o ricevere in cambio o in deposito materiale documentario. Nel verso del frontespizio di ogni documento che, per cambio, cessa di appartenere alla Biblioteca, deve essere apposto un timbro particolare per indicare che il documento è stato ceduto e per annullare il precedente che indicava la proprietà della Biblioteca cedente.
Il materiale documentario, dato o ricevuto in deposito, andrà registrato nell’apposito registro.
Sono accettate giacenze di opere in deposito a condizione che ne sia autorizzato l’uso per la consultazione e/o il prestito.

Art. 6 Servizi automatizzati

1. Dove i servizi della Biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dagli art. 4, comma 1 e art. 5 comma 2, sono sostituiti dalle registrazioni in memoria.

Art. 7 Inventario topografico

La Biblioteca deve possedere:
a) un inventario topografico generale del materiale documentario;
b) un inventario topografico dei manoscritti.
Negli inventari di cui al comma precedente, alla descrizione essenziale di ogni unità, si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro cronologico d'entrata.
Se i servizi della Biblioteca sono in tutto o in parte automatizzati, gli inventari a volume previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria.
I dati così registrati debbono essere resi consultabili.

Art. 8 Cataloghi

La Biblioteca deve predisporre:
un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa, realizzato con schede cartacee o su supporto informatico.
Un catalogo alfabetico, per autori o per titoli, dei manoscritti. Tale mezzo di ricerca può essere sostituito dall’inventario di cui all’art.7, comma 1, lettera b.
Un catalogo alfabetico per soggetti.
I cataloghi di cui al comma 1 sono redatti secondo le vigenti disposizioni in materia.
La Biblioteca può, altresì, avere cataloghi speciali tenendo conto di eventuali particolari esigenze dell’utenza.
Ove i servizi della Biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo sono assicurate dall’elaboratore.

Art. 9 Trattamento dei documenti

Il materiale documentario deve essere annotato nel registro cronologico d’entrata e nel rispettivo inventario topografico e deve, inoltre,essere descritto nei diversi cataloghi previsti dal presente Regolamento.
La descrizione di ciascun documento nei cataloghi deve essere corredata dall’indicazione del numero di iscrizione nel registro cronologico d’entrata e dalla collocazione.
Ove i servizi siano in tutto o in parte automatizzati, le operazioni descritte nei commi 1 e 2 del presente articolo sono svolte secondo le rispettive procedure.

Art. 10 Indicazioni di appartenenza

Su ciascuno dei documenti indicati nel precedente art.9, comma 4, deve essere apposto un timbro col nome della Biblioteca.
Il timbro di cui al comma 1 del presente articolo deve essere apposto:
nel verso del frontespizio o, in mancanza del frontespizio, sulla prima pagina;
sull’ultima pagina del testo in corrispondenza del numero d’ingresso;
sulla pagina 30.
Alle opere ricevute in donazione deve essere apposta l’indicazione del nome del donatore.

Art. 11 Schedari, registri e bollettari

Oltre agli inventari e ai cataloghi elencati, la Biblioteca deve possedere:
uno schedario o registro delle pubblicazioni periodiche;
un bollettino dei documenti ordinati ai librai;
Ove i servizi della Biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni degli schedari e registri del presente articolo sono assicurati dall’elaboratore.

Art. 12 Registrazione del materiale sottoposto ad interventi di restauro

La Biblioteca deve inoltre possedere un registro dei documenti sottoposti ad interventi di restauro e affidati per interventi finalizzati alla conservazione
Nel registro di cui al comma precedente, l’affidatario, dopo il riscontro di consegna, con l’apposizione della propria firma, denota il giorno in cui ha ricevuto i documenti e quello in cui si impegna a restituirli.
All’atto della restituzione del materiale in precedenza affidato per interventi di restauro, il bibliotecario registra l’avvenuta restituzione apponendo la propria firma sui registri di cui al comma 1 del presente articolo.
Ove i servizi della Biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall’elaboratore.

Art. 13 Programmazione annuale

Gli acquisti di monografie, musica a stampa, documenti sonori e di altri sussidi didattici sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Bibliotecario e sentito il parere del Direttore.
Il Bibliotecario è tenuto a trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro il 30 maggio dell’esercizio finanziario precedente a quello a cui si riferisce, la programmazione annuale delle spese, accompagnato da una relazione che evidenzi le necessità finanziarie.

Art. 14 Relazione annuale

Il Bibliotecario, entro il mese di maggio, invia al Direttore una relazione che evidenzi l’attività svolta nell’anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati.
Tale relazione dovrà trattare dei progetti e programmi avviati nel corso dell’anno e contenere i risultati della gestione finanziaria e amministrativa, incluse le decisioni organizzative.
Tale relazione dovrà, inoltre, riguardare:
incremento del patrimonio documentario;
lavori di ordinamento e catalogazione;
interventi di tutela,
servizi di prestito e riproduzione;
altri servizi al pubblico;
mostre e promozione culturale;
pubblicazioni curate dalla Biblioteca;
Nella relazione, inoltre, sono trattati particolari problemi che interessano la vita della Biblioteca e viene espresso un giudizio complessivo sul suo funzionamento.

Art. 15 Interventi di prevenzione, conservazione e tutela

Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio documentario, va eseguito, ogni anno, un controllo sul medesimo e, laddove le condizioni lo richiedono, si deve prontamente provvedere ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela.

Art. 16 Movimento dei documenti

Ogni documento prelevato dagli scaffali chiusi del deposito librario deve essere immediatamente sostituito in modo evidente e stabile con il modulo giustificativo del prelievo, compilato chiaramente in tutte le sue parti.
I documenti dati in lettura debbono essere ricollocati al loro posto giorno per giorno, salvo il caso in cui il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato di volersene servire per i giorni successivi.

Art. 17 Innovazioni, irregolarità nel funzionamento

Quando il Bibliotecario ritenga necessarie innovazioni importanti, formula precise proposte al Consiglio di Amministrazione.
Il Bibliotecario, inoltre, riferisce tempestivamente su qualsiasi grave insufficienza e irregolarità che possa verificarsi nel funzionamento dei servizi.

TITOLO TERZO
Apertura e chiusura
Art. 18 Modalità

Le operazioni di apertura e chiusura della Biblioteca sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in almeno 12 ore settimanali, secondo un orario da stabilirsi in accordo con il Direttore dell’Istituto all’inizio dell’anno accademico.
Gli orari di apertura al pubblico sono affissi all’interno dell’Istituto stesso in un luogo esposto alla vista di tutti.
Per agevolare le operazioni di schedatura e inventariazione, il Bibliotecario ha la facoltà di disporre la chiusura della Biblioteca al pubblico in un giorno della settimana scelto tra quelli nei quali si registra solitamente un minor afflusso di utenti.
Ogni anno, preferibilmente nei mesi durante i quali non è svolta l’attività didattica e per un numero di giorni strettamente necessario al lavoro da svolgere, la Biblioteca rimane chiusa al pubblico per inventario.

Art. 19 Chiusura per revisioni, prevenzione, conservazione e restauro

Allo scopo di effettuare interventi di revisione, riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione e restauro, il Bibliotecario può disporre la chiusura al pubblico della Biblioteca per non più di due settimane nel corso dell’anno.
Durante la chiusura devono essere assicurati almeno i servizi di informazione e prestito, anche a orario ridotto.

TITOLO QUARTO
Servizi al pubblico: lettura
Art. 20 Condizioni di ammissione

Il limite di età per l’ammissione in Biblioteca viene fissato in anni 12.

Art. 21 Accesso e comportamento

Prima di entrare in Biblioteca l’utente ha l’obbligo di depositare borse e cartelle.
L’utente deve rigorosamente rispettare le norme di legge che regolano l’uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del citato regolamento.
In particolare è rigorosamente vietato:
danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio della Biblioteca;
far segni o scrivere, anche a matita, sui libri e documenti della biblioteca;
disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro;
fumare;
consumare cibo o bevande.
In assenza del Bibliotecario o di altra persona preposta al servizio di distribuzione, e fuori dell’orario di apertura della Biblioteca, nessuno, ad eccezione del Direttore, può accedere ai locali della Biblioteca.

Art. 22 Sala di lettura e consultazione

La consultazione del materiale bibliografico – documentario, nonché l’ascolto dei documenti sonori viene effettuato nella sala di lettura e consultazione della Biblioteca.
Alla sala di lettura e consultazione si accede secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento
Nella sala di lettura e consultazione deve essere assicurata la sorveglianza e il servizio di assistenza agli utenti.

Art. 23 Informazioni agli utenti

Allo scopo di agevolare gli utenti, il Bibliotecario può predisporre una guida che informi sui fondi librari e documentari posseduti, sui servizi forniti e sulle norme che ne regolano l’uso.
Il Bibliotecario deve assicurare un servizio di assistenza al pubblico e di informazione bibliografica.
Sono a carico dell’utente le spese sostenute dalla Biblioteca per l’erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica che, per il loro funzionamento o il tipo di fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione.

Art. 24 Proposte degli utenti

Nella Biblioteca deve tenersi a disposizione degli utenti un registro delle proposte d’acquisto (desiderata), delle segnalazioni e dei suggerimenti.

Art. 25 Richiesta di documenti in lettura

Ogni documento desiderato in lettura deve essere richiesto tramite un modulo fornito dalla Biblioteca compilato in tutte le sue parti.
Il numero dei documenti da concedersi in lettura è fissato a 3.
È vietata la consultazione di materiale documentario per il quale non siano state effettuate le operazioni prescritte dagli art.4 comma 1, art.7 comma 1.

Art. 26 Consultazione di materiale manoscritto o di pregio

Il materiale manoscritto o di pregio è dato in lettura a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
La consultazione e lo studio del materiale manoscritto o di pregio devono avvenire nella sala di consultazione a tal fine parzialmente destinata.
La consultazione del materiale manoscritto e di pregio è subordinata alla presentazione di una domanda scritta e al parere positivo espresso dal Bibliotecario ed è comunque limitato al buono stato di conservazione del materiale stesso.
Le singole richieste vanno presentate dagli utenti su appositi moduli compilati chiaramente in tutte le loro parti. Tali moduli sono consegnati insieme ad un documento di identità al Bibliotecario il quale li trattiene per tutto il tempo in cui il materiale rimane in consultazione.
Per ogni manoscritto o riproduzione dati in lettura si devono riportare nell’apposito schedone le indicazioni ivi prescritte.
I manoscritti e i documenti di pregio vengono dati in lettura una volta, salvo motivate esigenze di studio.
Il numero massimo di richieste da soddisfare nella giornata per ogni utente viene fissato a 5.

Art. 27 Restituzione

Prima di uscire dalla Biblioteca, l’utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura.

Art. 28 Sanzioni

Il Bibliotecario può escludere dalla Biblioteca, per un periodo di tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente Regolamento.
Chi si renda responsabile di un reato contro il patrimonio della Biblioteca o tenti di asportare materiale documentario, chi, intenzionalmente danneggia i locali e quanto negli stessi contenuto, nonché chi compie altre gravi mancanze, viene segnalato al Consiglio di Amministrazione per l’adozione di eventuali provvedimenti a riguardo.

TITOLO QUINTO
Servizi al pubblico: riproduzioni
 Art. 29 Modalità

La riproduzione dei documenti posseduti dalla Biblioteca è un servizio erogato previa autorizzazione da parte del Bibliotecario e le cui spese sono a carico dell’utente.
L’autorizzazione alla riproduzione è concessa ove lo stato di conservazione dell’esemplare lo consenta e nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d’autore. Il pagamento del servizio di riproduzione è disciplinato dal Direttore Amministrativo sentito il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SESTO
Servizi al pubblico: prestito
Art. 30 Servizio di prestito

Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità dei documenti a livello interno, locale, nazionale o internazionale.
La disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo si attua mediante:
prestito del documento originale, quando è possibile;
prestito della riproduzione (se questa è posseduta dalla Biblioteca o eseguita su richiesta a spese dell’utente);
prestito interbibliotecario con la fornitura del documento originale o, in alternativa di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell’utente.

Art. 31 Prestito diretto

Il prestito diretto si effettua a favore degli allievi dell’Istituto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e di utenti esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, entrambi in possesso di regolare tessera.
Agli utenti ammessi al prestito è rilasciata una tessera da presentarsi ad ogni richiesta.
La tessera deve recare gli estremi del documento esibito.
L’utente che non restituisca il documento ottenuto in prestito o lo restituisca danneggiato o lo smarrisca, anche per fatto a lui non amputabile, è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 38 del presente Regolamento.
L’utente che sia impossibilitato a consegnare il materiale direttamente in Biblioteca può, con il consenso del Bibliotecario, depositarlo in Segreteria, indicando per iscritto il proprio nome e cognome.

Art. 32 Obblighi dell’utente

L’utente avente diritto al prestito è tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio.
Il prestito è strettamente personale; non può essere fatto a nome di altri, per delega, né i volumi ricevuti in prestito possono essere prestati ad altri.
Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti è sospeso o escluso dal servizio di prestito.

Art. 33 Prestito interbibliotecario

Il prestito interbibliotecario, nazionale o internazionale, si attua nel rispetto delle norme che regolano il servizio. Le richieste sono inoltrate tramite apposito modulo.
La Biblioteca ricevente resta responsabile della buona conservazione e della tempestiva restituzione dei documenti
Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale sono a carico dell’utente.

Art. 34 Oggetto del servizio

Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio documentario della Biblioteca. Esso viene erogato secondo le disposizioni dell’art. 31 e 35 del presente Regolamento.
È di regola escluso dal prestito in originale il materiale:
raro o di pregio;
soggetto a particolari tecniche di protezione;
in precario stato di conservazione;
periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
miscellaneo legato in volumi;
di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica;
pubblicato prima del 1860 o non più in commercio;
Il prestito di materiale manoscritto e di pregio si attua esclusivamente tra Biblioteche e nel rispetto delle norme di tutela.

Art. 35 Modalità del servizio

Il prestito si richiede compilando l’apposito modulo.
Il prestito interbibliotecario nazionale si richiede compilando l’apposito modulo.
Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del Bibliotecario, a ciascun utente non si possono prestare contemporaneamente più di tre unità documentarie.

Art. 36 Garanzia e tutela del materiale

Il Bibliotecario deve controllare l’integrità , lo stato di conservazione del documento e le particolarità dell’esemplare. Tali elementi, insieme alle mancanze e ai guasti eventualmente riscontrati, vanno fatti rilavare agli utenti e alle Biblioteche e devono essere annotati sulla scheda di richiesta.

Art. 37 Durata

Il prestito ha la durata massima di 30 giorni.
Un documento già in prestito può essere prenotato da un altro utente.
In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazioni, il prestito può essere rinnovato per una settimana.
Il Bibliotecario ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento in prestito.
Nel prestito interbibliotecario il periodo di prestito non comprende il tempo strettamente necessario per la trasmissione e la restituzione dei documenti.

Art. 38 Sanzioni

L’utente che non restituisca puntualmente il documento ricevuto in prestito è contattato tramite telefono o raccomandata con ricevuta di ritorno con l’invito a restituirlo. Al tempo stesso l’utente è escluso dal prestito.
L’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito (se, del caso, contattato tramite telefono o raccomandata con ricevuta di ritorno), deve provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a giudizio del Bibliotecario può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza o, se ciò sia impossibile, al versamento di una somma, da determinarsi dal medesimo Bibliotecario, comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione dell’invito di cui ai commi precedenti, l’utente inadempiente è escluso dalla frequenza della Biblioteca.
Le spese per i solleciti alla restituzione e per qualsiasi altro atto teso al recupero dell’opera prestata dopo la scadenza del prestito, sono a carico del ritardatario.

Art. 39 Riammissione al servizio

Chi è escluso dal prestito a norma del precedente articolo può essere riammesso al servizio dal Consiglio di Amministrazione su consiglio del Bibliotecario, sempre che abbia adempiuto alle formalità precisate nel provvedimento che ha disposto l’esclusione.

Art. 40 Registrazioni obbligatorie

La Biblioteca deve registrare il movimento dei prestiti relativamente agli utenti e ai documenti.Per i documenti dati in prestito diretto, la Biblioteca può registrare il movimento cronologicamente, per fini amministrativi statistici e per il controllo delle scadenze.
Le richieste di prestito interbibliotecario nazionale o internazionale in arrivo e in partenza possono essere registrate cronologicamente in due serie distinte indicando anche la successiva restituzione.
Ove i servizi della Biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i modelli e i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall’elaboratore.

Art. 41 Modulistica

. Laddove non specificamente indicato nei singoli articoli, qualora i servizi della Biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, la modulistica e i registri previsti dal presente Regolamento s’intendono formalmente sostituiti dalle registrazioni in memoria o dagli stampati prodotti dall’elaboratore.

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