REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER I CORSI SPERIMENTALI DI SECONDO LIVELLO
Approvato dal Consiglio Accademico del 5/12/2007 (verbale n. 12, allegato n. 3 del punto n. 4) prot. 1415/D
Premessa
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509 e dell’art. 6 del Decreto MURST 4 agosto 2000 e l’Istituto adotta il credito formativo come strumento di misurazione del lavoro di apprendimento e di studio individuali necessari allo studente per raggiungere le conoscenze e le abilità richieste. Le definizioni ad esso collegate sono stabilite dagli artt. 6 e 19 del Regolamento Didattico dei corsi di Diploma Accademico sperimentale di II livello indirizzo interpretativo.
Art. 1. Crediti formativi di ingresso
- Gli studenti che ritengano di averne titolo possono richiedere il riconoscimento di crediti formativi di ingresso in ragione del loro curriculum accademico universitario o artistico. La richiesta deve essere effettuata contestualmente alla domanda di ammissione ai corsi di diploma di II livello accompagnandola con adeguata documentazione.
- In presenza di documentazione attestante il possesso di competenze attinenti all’indirizzo di studi prescelto ed equiparabili al livello previsto dal corso di studi al quale si richiede l’ammissione, allo studente potranno essere riconosciuti crediti di ingresso in riferimento ai diversi settori delle attività formative previste dal piano di studi, con corrispondente riduzione dei crediti formativi necessari al conseguimento del diploma.
- Nel redigere il piano di studi individuale lo studente terrà conto dei crediti di ingresso che gli sono stati riconosciuti nei diversi settori di attività formative, distribuendoli eventualmente nell’arco dell’intero percorso formativo.
- Oltre al riconoscimento degli eventuali crediti di ingresso in caso di attività formative valutabili come equipollenti in termini di crediti e di contenuti a quelle previste dal piano di studi dello studente, potranno essere inserite nel computo del voto finale le votazioni degli eventuali esami già superati, purché espresse in trentesimi.
Art. 2 Commissione di valutazione dei crediti formativi
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento l’esame della documentazione relativa ai crediti di ingresso e alle “altre attività formative” nonché la loro valutazione è di competenza di una apposita Commissione di valutazione composta da tre docenti nominati dal Consiglio Accademico. Nella valutazione dei suddetti crediti formativi si terrà opportunamente conto della maggiore o minore affinità e/o attinenza dei titoli acquisiti e delle attività svolte con l’indirizzo di studi prescelto, del carico di lavoro stimato, nonché del maggiore o minore livello di qualificazione scientifica o artistica dei suddetti titoli e attività.
Art. 3 Delibera della Commissione
- Una volta esaminate le richieste di riconoscimento di crediti, la Commissione di cui all’art. 2 trasmette alla Segreteria le proprie deliberazioni in merito entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Accademico. Decorso tale termine gli studenti interessati sono tenuti – in tempo utile per i successivi adempimenti – a ritirare presso la Segreteria copia della deliberazione concernente la loro richiesta di crediti.
Art. 4 Contestazione
- Eventuali motivate contestazioni alla delibera di cui all’art. 3 dovranno pervenire alla Commissione da parte dello studente interessato non oltre il termine fissato annualmente dal Consiglio accademico
Art. 5 Riesame
- In caso di contestazione motivata la Commissione, riesaminato il caso, comunica allo studente la propria decisione insindacabile entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Accademico e comunque almeno tre giorni prima della scadenza prevista per la presentazione del piano di studi individuale.
Art. 6 Pre-requisiti e debiti formativi
- Prima dell’inizio dell’A.A., contestualmente alla definizione del proprio programma d’insegnamento, è facoltà del docente fissare eventuali pre-requisiti relativi alla propria disciplina. Agli studenti che risultassero sprovvisti di detti requisiti il docente potrà assegnare un debito formativo specificando le modalità del suo assolvimento.
Art. 7 Attività formative diverse: quantificazione dei crediti formativi
- Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Didattico, tutte le attività formative ivi descritte, se valutate positivamente ai sensi degli art. 2 e 3 del presente regolamento, saranno quantificate in crediti formativi corrispondenti a un impegno orario effettivamente svolto in base all’equivalenza illustrata nella Tabella A riportata in calce al presente regolamento, oppure stimato convenzionalmente ai sensi
dell’art. 1 del presente regolamento. - Nel caso di seminari o altre attività formative che prevedano carichi di lavoro diversi fra studenti impegnati in attività di collaborazione o di assistenza al docente, prove finali, redazione di elaborati, studio individuale ecc. e studenti presenti in veste di semplici uditori, l’ammontare delle ore di lavoro e quindi i relativi crediti dovranno essere opportunamente differenziati.
Art. 8 Crediti formativi di ingresso relativi alle attività formative di base
- A studenti con un curriculum di studi musicali accademici o di studi musicologici specialistici potranno essere riconosciuti crediti in tale settore di attività fino a un massimo di 22 crediti nel biennio.
Art. 9 Crediti formativi di ingresso relativi alle attività caratterizzanti
- Non si prevede di norma il riconoscimento di crediti in questo settore di attività formative specie per quanto riguarda la disciplina principale di indirizzo. Tuttavia eventuali richieste motivate da particolari curricoli di studio accademici o professionali potranno essere valutate eccezionalmente fino a un massimo di 20 crediti nel biennio.
Art. 10 Crediti formativi di ingresso relativi alle attività integrative o affini
- Curricoli di studi accademici, universitari o curricoli artistici che attestino attività di alto livello professionale relativamente a questo settore di attività possono essere valutati fino al massimo stabilito per questa area nel piano degli studi per ciascuna scuola nel biennio.
Art. 11 Crediti relativi ad altre attività formative
- 1. In presenza di particolari curricoli di studio di livello accademico o universitario concernenti competenze linguistiche, informatiche e comunque affini a quelle previste dal percorso formativo scelto dallo studente, potranno essere riconosciuti crediti di ingresso in tale settore di attività fino a un massimo di 17 crediti nel biennio.
- Sulla base di apposita richiesta documentata, potranno essere riconosciuti per “altre attività formative” fino a un massimo di 4 crediti nel biennio.
- Agli studenti che nell’A.A. in corso svolgono, nell’ambito di stabili complessi strumentali o vocali, una documentata attività di livello professionale riconducibile alla scuola di appartenenza e assimilabile, ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, a “stages” o “tirocinii relativi all’indirizzo”, potranno essere riconosciuti fino a un massimo di 2 crediti per ciascun A.A., fermo restando il limite complessivo di 4 crediti nel biennio di cui al comma precedente.
- Attività di insegnamento in scuole pubbliche o private non saranno valutate come “tirocinii relativi all’indirizzo” in quanto riferentisi a un indirizzo didattico piuttosto che a un indirizzo interpretativo -compositivo quali si configurano i corsi sperimentali autorizzati dal MUR.
Art. 12 Lingua straniera
- Gli studenti che si iscrivono al biennio sperimentale, per conseguire il diploma di II livello dovranno esibire una certificazione che attesti una conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B1. Lo studente privo di certificazione è automaticamente ammesso con un debito che dovrà essere colmato prima di conseguire il diploma frequentando il corso di inglese e sostenere la prova di idoneità per la certificazione.
TABELLA A
Corrispondenza fra crediti formativi e ore effettive di lavoro per seminari, tirocini, attività esterne di vario genere.
Tabella delle corrispondenze |
0,15 cf = da 1 a 2 h 59’ |
0,25 cf = da 3 a 5 h 59’ |
0,50 cf = da 6 a 10 h 59’ |
0,75 cf = da 11 a 15 h 59’ |
1,00 cf = da 16 a 20 h 59’ |
1,25 cf = da 21 a 25 h 59’ |
1,50 cf = da 26 a 30 h 59’ |
1,75 cf = da 31 a 35 h 59’ |
2,00 cf = da 36 a 40 h 59’ |
