Decreto dirigenziale n.93 del 14 Marzo 2005
Statuto dell’Istituto Superiore di studi musicali “G.B. Pergolesi”
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE
Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
Art. 4 - Attività formative e di produzione
Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE
Art. 7 – Definizione e funzioni
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione
Art. 11 - Il Consiglio Accademico
Art. 12 - Il Collegio dei Revisori
Art. 13 - Il Nucleo di valutazione
Art. 14 - Il Collegio dei Professori
Art. 15 - La Consulta degli Studenti
TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO
Art. 16 - Strutture didattiche, di formazione, ricerca e produzione
TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE
Art. 17 - Organizzazione degli uffici
Art. 18 - Il Direttore Amministrativo
TITOLO V – REGOLAMENTI
Art. 19 - Regolamento generale dell'Istituzione
Art. 20 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento
Art. 21 - Regolamento per l’amministrazione, la finanza, la contabilità
Art. 22 - Regolamento della Consulta degli Studenti
Art. 23 - Regolamento del tutorato
Art 24 - Entrata in vigore dei regolamenti
TITOLO VI - NORME COMUNI E FINALI
Art. 25 - Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati
Art. 27 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 28 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni
Art. 29 - Emanazione e modifiche dello statuto
Art. 30 - Intese e convenzioni con altre istituzioni
Art. 31 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione
Art. 32- Carta dei diritti degli studenti
Art. 33 - Segretario degli organismi collegiali
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE
Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
1. L'Istituto superiore di studi musicali di Ancona “G.B. Pergolesi”, di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508 art. 2 comma 4.
2. L’Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, amministrativa, scientifica, didattica, finanziaria e contabile.
Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
1. Nel perseguimento dell’eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi; in particolare:
a. concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale.
b. persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.
c. favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto all'articolo 31 del presente Statuto.
2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei Docenti l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata e funzionale alla didattica ed alla ricerca.
3. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto all’informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti.
4. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.
5. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipano all’organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa. Favorisce inoltre l’organizzazione di forme associative che agevolino l’integrazione e l’interazione tra le componenti: Docenti, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e studenti.
6. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di Docenti e discenti, anche con Università italiane ed europee, in conformità agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni.
7. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa, della produzione e della ricerca.
8. L’organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.
Art. 3 - Attività didattiche
1. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d'Istituto si informa agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all’evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione -anche riorganizzati in Politecnici delle Arti.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico - didattica.
Art. 4 - Attività formative e di produzione
1. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo Statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.
2. L'Istituzione programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi e attiva, organizza e gestisce attività di formazione professionale.
3. Le attività di produzione rappresentano, pertanto, un aspetto della verifica dell'efficacia dell'azione didattica e il collaudo - sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.
Art. 5 - Attività di ricerca
1. l'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico - filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all’evolversi delle realtà culturali e produttive, all’evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
2. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
3. L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale
Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali
1. L'Istituzione promuove l’accesso ai più alti gradi dello studio degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
2. Cura l’orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto.
4. Cura l’aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. Promuove l’organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.
5. Promuove la residenzialità di docenti e studenti.
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE
Art. 7 – Definizione, funzioni e decorrenza dei mandati
1. Sono organi di governo e di gestione dell’Istituzione:
a) il Presidente
b) il Direttore
c) il Consiglio di Amministrazione
d) il Consiglio Accademico
e) il Collegio dei Revisori
f) il Nucleo di valutazione
g) il Collegio dei Professori
h) la Consulta degli Studenti
Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
2. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione e svolgono le funzioni specificate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Istituto.
3. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni ed i componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
Art. 8 - Il Presidente
1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione nell'ambito di quanto previsto dall'Art. 5 comma 1 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n°132.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro stesso, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
4. Fino alla statizzazione dell’Istituto, in deroga al precedente comma 2, il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale preventivamente proposta dal Ministro sulla base delle indicazioni formulate dagli Enti gestori.
5. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l’ordine del giorno.
Art. 9 Il Direttore
1. Il Direttore è eletto dai docenti dell’Istituzione e dagli Accompagnatori al pianoforte tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’art. 2 comma 7 lett. a) della legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del predetto regolamento ministeriale, i requisiti sono stabiliti nel presente statuto con riferimento all’esperienza professionale e di direzione acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, come appresso specificato:
a) Possesso di diploma accademico conseguito presso un conservatorio statale o istituto musicale pareggiato, o in alternativa possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università.
b) Consolidata esperienza in qualità di docente di materie musicali presso lo stesso Istituto o altri Istituti musicali pareggiati o conservatori statali
c) Possesso di requisiti di: pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
2. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori.
3. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale Docente e degli studenti.
4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione
1. La composizione e le competenze del Consiglio di Amministrazione sono regolate dall’art. 7 del DPR 132/2003, esso è composto da cinque componenti.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
a. il Presidente;
b. il Direttore;
c. un docente dell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico;
d. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato ai sensi del comma 3, art. 7 del D.P.R. 132/2003.
4. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
a. delibera lo statuto e i regolamenti di gestione ed organizzazione sentito il Consiglio Accademico;
b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. n° 132/2003 sull’autonomia statutaria, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
6. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
Art.11 - Il Consiglio Accademico
1. Il consiglio accademico è composto da 7 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
a. Quattro docenti dell'Istituzione eletti dal corpo docente, facenti parte dell’organico di diritto dell’Istituzione e in possesso di requisiti di comprovata professionalità quali: titoli di specializzazione di livello superiore; continuità didattica almeno triennale; attività di ricerca e produzione artistica; incarichi per i rapporti esterni dell’istituzione; incarichi organizzativi interni.
b. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio Accademico tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica delle strutture didattiche;
b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
d. esercita le competenze relative al reclutamento dei Docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n° 508/99;
e. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione
f. delibera il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.
Art. 12 - Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed un terzo designato in base alle indicazioni degli Enti gestori.
2. I componenti del collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Art. 13 Il Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero, e agli enti finanziatori, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c. acquisisce periodicamente, garantendo l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L’ Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 14 - Il Collegio dei Professori
1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di:
a) supporto alle attività del Consiglio Accademico mediante un’attività consultiva e propositiva;
b) in sede di prima applicazione delibera il regolamento didattico ai sensi del DPR 132/2003, Art. 14, comma 2, lettera b);
c) esprime pareri sulle modifiche allo statuto, sul regolamento generale dell’Istituzione, su quanto prevede il DPR 132/2003, sul regolamento didattico.
Art- 15 La consulta degli studenti
1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero dispari secondo i rapporti stabiliti dall’art.12 del D.P.R. 132/03. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
4. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) e c) del D.P.R. 132/2003, il direttore provvede, con proprio provvedimento, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
5. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta degli studenti saranno stabilite con il regolamento di Istituto.
TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO
Art. 16 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio
1. L’articolazione dell’offerta formativa ed il funzionamento e la suddivisione in diverse strutture didattiche dell'Istituzione sono regolate, secondo le linee generali del MIUR, dal regolamento sugli ordinamenti didattici.
TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE
Art. 17 – Organizzazione degli uffici.
1. L’Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in “posizione di comando” in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L’Incarico di Direttore Amministrativo è conferito con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore ai due anni e non superiore ai sette anni, con facoltà di rinnovo.
5 L’incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art.19 del D.L.30/3/01 n°165.
6. Nel contratto sono definiti l’oggetto, gli obbiettivi da conseguire, la durata dell’incarico ed il trattamento economico.
Art. 18 - Il Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
2. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’attività svolta.
4. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:
a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all’organizzazione dei servizi e del personale;
b) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
c) sentite le OO.SS. provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
5. Il Direttore Amministrativo, inoltre:
a) cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione al personale;
b) partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto;
c) verifica e controlla l’attività del personale;
6. Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Istituzione e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa nei limiti della propria competenza.
TITOLO V – REGOLAMENTI
Art. 19 – Regolamento generale dell'Istituzione
1. Il Regolamento generale disciplina l’organizzazione dell’Istituto nel suo complesso, nel rispetto delle materie riservate dal D.P.R. 132/03 agli altri regolamenti dell’Istituto, le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, del Direttore, della Consulta degli Studenti; esso è approvato, sentito il Consiglio Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. E' adottato con provvedimento del Presidente.
Art. 20 – Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento
Il Regolamento didattico dell'Istituzione è trasmesso entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’art.2 comm.7 (lettera h) della L.508/99 al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
Esso:
a) disciplina l’ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio
b) fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche, dei corsi accademici di specializzazione e delle attività di ricerca
c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell’istituzione e l’evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei;
d) in sede di prima applicazione è deliberato dal collegio dei professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il C.d.A. ai sensi dell’art 14, comma 2, lettera b del D.P.R. 132/2003.
2. L'istituzione predispone i programmi per ogni corso di studio, nel rispetto delle disposizioni del regolamento sugli ordinamenti didattici, che sono approvati dal Ministero.
3. Il regolamento didattico e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
4. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel provvedimento di emanazione.
Art. 21 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità
1. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza dell’erogazione della spesa.
2. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l’amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituzione.
3. In sede di prima applicazione il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal C.d.A., integrato con due rappresentanti degli studenti, conformemente ad uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal C.d.A. anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.
Art. 22 – Regolamento della consulta degli studenti
1. La consulta degli studenti si dà un proprio regolamento relativamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi, e relativamente alle attività auto-gestite dagli studenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti
Art. 23 - Regolamento per il tutorato
1. Le Istituzioni provvedono ad istituire il tutorato con regolamento adottato con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico (art.14 co.4 D.P.R. 132/03).
Art. 24 - Entrata in vigore dei regolamenti
1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.
TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI
Art. 25 – Calendario dell'anno accademico
1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato con provvedimento del direttore, sentito il consiglio accademico.
Art. 26 - Incompatibilità
1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o rappresentanti delle strutture amministrative.Altre incompatibilità possono essere previste dal Regolamento generale d’Istituto.
2. Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di RSU.
Art. 27 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le deliberazioni votate nelle adunanze degli organi di governo e di gestione dell’Istituzione sono vincolanti, secondo i rispettivi ambiti e competenze definiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per tutta l'Istituzione ed è fatto obbligo di rispettarle e farle rispettare.
Art. 28 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni
1. Tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale tecnico amministrativo ed ausiliario e degli studenti.
Art. 29 – Emanazione e modifiche dello statuto
1. Lo statuto, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R. 132/2003, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
2. Le modifiche dello statuto debbono seguire l'iter previsto dal D.P.R. 132/2003, sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi consultivi, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese.
Art. 30 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni
1. L'Istituzione può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione in conformità al Regolamento governativo previsto dall’art.2 co.7 della L.508/99.
2. L'Istituzione può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti nazionali e internazionali.
3. Le forme di collaborazione didattica e di ricerca previste dal presente articolo sono deliberate, in piena autonomia, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei costi e dei proventi, dal consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.
4. L'Istituto con proprio regolamento definisce le procedure di affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale Docente, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 31 - Risultati conseguiti nell’ambito dell'Istituzione
1. L’attribuzione dei diritti connessi alle opere dell’ingegno per le produzioni od attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione, è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.
2. In particolare, il conseguimento dei diritti di esecuzione spetta all'Istituzione, salvo riconoscimento all’autore - esecutore del diritto morale di esecuzione o di creazione.
3. Per le opere che siano risultato di attività di formazione o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Istituzione può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.
Art. 32 - Carta dei diritti degli studenti
1. La carta dei diritti degli studenti è elaborata da un'apposita commissione paritetica congiunta composta (anche in delega) da 2 rappresentanti della Consulta degli Studenti e 2 Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori. Essa è deliberata dal Direttore, che se ne fa garante, a seguito della approvazione, separata, di almeno i due terzi dei componenti dei due rispettivi organi della Consulta degli Studenti e del Collegio dei Professori.
Art. 33 – Segretario degli organismi collegiali
1. Ciascun organo collegiale designa al suo proprio interno chi cura la stesura a la tenuta del verbale delle sedute con l’eventuale ausilio di personale amministrativo e tecnico.
Il Presidente del C.D.A. dell’istituto Musicale Pareggiato “G.B. Pergolesi”
