Istituto Superiore di Studi Musicali "G.B.Pergolesi" AFAM - Ancona

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REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO
BIENNIO SPECIALISTICO SPERIMENTALE IN
DISCIPLINE MUSICALI
INDIRIZZO INTERPRETATIVO-COMPOSITIVO
(autorizzazione ministeriale prot.3754 del 6/6/2006)

INDICE degli articoli

Premesse

  1. Definizioni
  2. Scuole e percorsi formativi
  3. Titoli di studio e certificazione
  4. Requisiti di ammissione
  5. Durata dei corsi e conseguimento del titolo di studio
  6. Crediti formativi ed esami
  7. Obiettivi generali
  8. Attività formative
  9. Offerta formativa
  10. Organi per la gestione dell’attività didattica e loro competenze
  11. Pubblicazione dell’offerta formativa
  12. Ammissione, iscrizioni e libretto personale di studi
  13. Frequenza e impegno dello studente
  14. Piano degli studi
  15. Tutor
  16. Modalità di svolgimento degli esami
  17. Commissioni d’esame
  18. Prova finale e relativa certificazione
  19. Riconoscimento di crediti e debiti formativi
  20. Obblighi relativi alle lingue
  21. Diritto allo studio
  22. Cooperazione internazionale
  23. Verifica della sperimentazione
 
Premesse

Il presente Regolamento didattico disciplina l'attuazione, lo svolgimento e la verifica dei Corsi di Biennio sperimentale di II livello presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.B. Pergolesi” di Ancona. Esso tiene conto del D.M. 8/01/04 Prot. n. l/AFAM/2004 e del Regolamento che disciplina gli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica contenuto nel D.P.R. dell’8/07/2005 n. 212; in sede di prima applicazione è stato deliberato in data 20 aprile 2006 dal Collegio dei Professori integrato con la presenza di due rappresentanti degli studenti.
L'Indirizzo interpretativo-compositivo del Biennio ha carattere sperimentale ed è attivo per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008.
Il Biennio si articola in diversi percorsi formativi tutti afferenti all’indirizzo interpretativo-compositivoe relativi alla tradizionale suddivisione in Scuole dei Conservatori di Stato.
Il presente regolamento sarà sottoposto ad esame del Consiglio Accademico al termine della I annualità, per la verifica e la valutazione della sperimentazione in corso e per proporre l'approvazione di eventuali modifiche programmatiche e/o organizzative secondo le norme dello statuto dell’Istituto.

Art. 1 - Definizioni

Per Percorsi formativi si intendono le articolazioni delle Scuole del Biennio di II livello.
Per obiettivi formativi si intendono le conoscenze e le competenze tecniche acquisite dallo studente al termine del percorso formativo.
Le attività formative, finalizzate al conseguimento degli obiettivi, sono distinte in attività formative di base, caratterizzanti, integrative e affini, altre.
Per credito formativo si intende il riconoscimento del volume di lavoro complessivo comprendente la frequenza delle lezioni, lo studio personale e le altre attività,richiesto allo studente per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dai diversi percorsi.
Per titoli di studio si intendono i Diplomi Accademici di II livello rilasciati al termine Biennio.

Art. 2 - Scuole e percorsi formativi

Le Scuole e i Percorsi formativi attivati con indirizzo interpretativo-compositivo sono relativi alle seguenti specializzazioni:

II Percorso formativo di ogni Scuola prevede: l'insieme degli insegnamenti e le attività formative; le competenze per l'ammissione, gli obiettivi formativi specifici, l'articolazione dei crediti, i programmi d'esame.

Art. 3 - Titoli di studio e certificazione

Alla fine del Biennio, conseguiti i crediti previsti dal piano di studi e superati gli esami intermedi e finali, viene rilasciato il Diploma Accademico di II livello in Discipline musicali. L'Istituto "G.B. Pergolesi" rilascia, congiuntamente al Diploma Accademico di II livello, un certificato supplementare contenente le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Il modello del certificato è conforme a quello adottato dagli altri paesi dell’Unione Europea.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

L'ammissione ai Corsi di II livello è consentita:

  1. agli studenti in possesso di un Diploma conseguito in un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato purché in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente;
  2. agli studenti in possesso di un Diploma Accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio o un Istituto Musicale Pareggiato;
  3. agli studenti in possesso di Laurea o titolo equipollente purché aventi una preparazione musicale teorico-pratica accertabile in sede di esame di ammissione e compatibile con la frequenza del corso prescelto.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame specifico davanti ad una Commissione di cui agli artt. 10 e 17 che verifica le competenze musicali e valuta il curriculum accademico e artistico-professionale di ogni candidato, determinando eventuali debiti o crediti formativi per l’accesso al percorso formativo. Per gli studenti ammessi con debiti formativi sono previste attività propedeutiche o integrative stabilite da una commissione preposta. La commissione stabilisce inoltre le modalità di verifica per il superamento del debito.
Non è consentita l’ammissione agli studenti che siano iscritti a corsi di corrispondente livello presso altri Conservatori, Istituti Musicali Pareggiati o Università.

Art. 5 - Durata dei corsi e conseguimento del titolo di studio

La durata di ogni Percorso formativo del II livello per uno studente a tempo pieno è di due anni. Il Diploma Accademico di II livello si consegue dopo avere acquisito 120 crediti e attraverso il superamento degli esami e delle verifiche previste nel piano di studi.
Non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
All'atto dell'immatricolazione lo studente potrà optare per un percorso didattico con un impegno a tempo pieno oppure a tempo parziale, con la facoltà in questo caso di distribuire l’impegno di studio nell’arco di 3 o 4 anni. Lo studente che opti per il regime a tempo parziale dovrà sottoscrivere apposito contratto con il quale assumerà l'impegno a ultimare il corso di studi in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale prescelto.
Si precisano a tal proposito le seguenti regole:

  1. lo studente a tempo pieno è tenuto a ultimare il corso degli studi entro il termine di due anni, con la facoltà di completare gli esami connessi entro l'ultima sessione d'esame utile del secondo anno accademico;
  2. lo studente che opti per un regime a tempo parziale su 3 o 4 anni dovrà sottoscrivere un contratto nel quale saranno determinati: la ripartizione annuale dei crediti da conseguire; gli importi annuali delle tasse da corrispondere; le eventuali modalità di recesso;
  3. lo studente che non consegua il titolo nel tempo stabilito (2 anni se a tempo pieno oppure 3 o 4 anni se a tempo parziale) è considerato "fuori corso" e dovrà corrispondere per ogni anno aggiuntivo di studi la contribuzione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 - Crediti formativi ed esami

Ogni credito formativo corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente comprensive della frequenza alle lezioni e dello studio individuale. Il rapporto fra ore di lezione e studio individuale che determina la composizione di ogni credito può variare a seconda della tipologia dell'attività formativa (lezione individuale, collettiva teorica, collettiva pratica o laboratoriale).
L'impegno di lavoro complessivo dello studente per ciascun anno è fissato in 60 crediti. Il Diploma accademico di II livello si consegue con l'acquisizione totale di 120 crediti.
I crediti si acquisiscono con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica, secondo quanto indicato nel piano di studi. La valutazione della commissione è espressa in trentesimi. L’assegnazione dei crediti è subordinata all’accertamento delle percentuali di frequenza obbligatoria.
II riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso o in altro Istituto, compete al corso o all'Istituto di accoglienza.

Art. 7 - Obiettivigenerali

I corsi del Biennio sperimentale si prefiggono lo scopo di fornire agli studenti competenze avanzate nel campo dell’interpretazione musicale attraverso il completamento e perfezionamento della formazione tecnica ed esecutiva, l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze teoriche. E’ altresì obiettivo primario dei corsi dotare gli studenti delle conoscenze e delle abilità che compongono un profilo professionale moderno, aggiornato e flessibile rispetto alle esigenze del mercato del lavoro.

Art. 8 - Attività formative

Le attività formative per il conseguimento degli obiettivi generali si suddividono in quattro aree:

  1. di base (attività comuni ai diversi percorsi formativi);
  2. caratterizzanti (attività specifiche del percorso formativo prescelto)
  3. integrative e affini (attività di completamento formativo e/o a carattere interdisciplinare)
  4. altre attività formative (attività di complemento curricolare e di orientamento come: tirocini, stage, seminari, laboratori, lingua straniera comunitaria, informatica, ecc.).
Art. 9 - Offerta formativa

I corsi del Biennio, i cui programmi e gli schemi sono allegati al presente Regolamento, si articolano in una serie di attività formative stabilite ed approvate dal Consiglio Accademico. Per ogni corso di studio sono individuati:

  1. programma del corso
  2. obiettivi specifici del percorso formativo
  3. sbocchi professionali
  4. prove di ammissione
  5. prove finali
  6. schema delle attività formative attivate
  7. monte ore di lezione
  8. crediti relativi ad ogni attività
  9. forme di accertamento del profitto (esami, verifiche periodiche)

Le attività formative si svolgono secondo programmi, modalità e durate scelte liberamente dal singolo docente.
L’articolazione dei corsi può essere di tipo trimestrale, semestrale, annuale e biennale.

Art. 10 - Organi per la gestione dell'attività didattica e loro competenze

II funzionamento dell'apparato didattico è garantito dai seguenti organismi accademici e figure organizzative nominate dal Direttore su indicazione del Consiglio Accademico:

  1. Docente coordinatore per ogni Percorso formativo;
  2. Consiglio dei Coordinatori;
  3. Commissioni esaminatrici per le prove d'ammissione, composta da almeno tre docenti;
  4. Commissioni per l'approvazione dei piani di studio e per la valutazione degli stage ed altre Attività formative, composta da tre docenti per ogni corso;
  5. Commissioni esaminatrici per gli esami nelle singole Attività formative, composta da almeno tre docenti, uno dei quali è titolare dell’attività formativa;
  6. Commissioni esaminatrici per le prove finali, composte da almeno cinque docenti afferenti ad ogni percorso formativo incluso il Direttore o il suo delegato.
Art. 11 - Pubblicazione dell'offerta formativa

II piano generale dell'offerta formativa, delle attività accademiche, dei crediti, delle prove di ammissione e finali è reso pubblico mediante una apposita guida informativa per lo studente scaricabile dal sito Internet e l'affissione all'albo dell'Istituto.

Art. 12 - Ammissione, iscrizioni e libretto personale di studi

Al Biennio si accede, nei limiti dei posti disponibili, mediante superamento di un esame di ammissione di cui all’art. 4 costituito da una o più prove. Per sostenere l’esame di ammissione è necessario fare domanda e versare la tassa d’esame non rimborsabile.
La valutazione dell’esame di ammissione è espressa con le indicazioni di “idoneo”, “idoneo con debiti formativi”,“non idoneo”. Agli idonei viene attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della formazione di una graduatoria per l’accesso ai posti disponibili.
L’iscrizione al primo anno avviene a seguito dell’esito positivo dell’esame e in relazione ai posti disponibili, versando la tassa di frequenza.
Nelle successive annualità l’iscrizione avviene versando le tasse dal 1 al 31 luglio precedente l’inizio dell’anno accademico.
All'atto dell'immatricolazione lo studente riceve un libretto personale sul quale verranno annotate informazioni inerenti il suo curriculum accademico nonché l'esito delle verifiche e degli esami intermedi e finali.

Art. 13 - Frequenza e impegno dello studente

Salvo specifiche disposizioni contenute nei programmi delle singole attività formative, la modalità di frequenza prevede i seguenti obblighi:

  1. frequenza ad un numero non inferiore ai 2/3 delle lezioni previste per ciascun corso. Fanno eccezione eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere per gli studenti non impegnati a tempo pieno;
  2. attestazione della frequenza da parte del Docente per l’accesso all’esame relativo all’attività formativa;
  3. obbligatorietà congiunta al riconoscimento dei crediti della frequenza per le attività di musica d'insieme e per tutte le attività che prevedono produzioni pubbliche;
  4. gli studenti che ritengano di possedere competenze tali da poter sostenere determinati esami senza aver frequentato le lezioni possono in via eccezionale, e con autorizzazione motivata del Direttore e del Docente, concordare una forma periodica di verifica pratica o teorica a seconda della tipologia del corso;
  5. agli studenti immatricolati è consentita la libera frequenza a tutti i corsi, previo accordo con i relativi Docenti.
Art. 14 - Piano degli studi

Ogni studente, entro il termine fissato agli inizi dell'anno accademico, è tenuto a presentare un proprio piano degli studi relativo al Percorso formativo scelto, tenendo conto che le attività formative di base e quelle caratterizzanti sono obbligatorie e costituiscono almeno il 65% dei crediti; la restante percentuale deve essere conseguita seguendo i corsi appartenenti all'area delle Attività integrative e affini e alle altre attività incluse nel percorso.
Il piano di studi presentato dallo studente è sottoposto all’approvazione di una commissione apposita di cui all’art. 10.
Nei limiti delle disponibilità, lo studente esercita la scelta relativamente al docente e al programma che intende seguire, nel caso in cui più docenti offrano la stessa Attività formativa.
Il Consiglio Accademico si riserva di non attivare, per l’anno accademico di riferimento, gli insegnamenti integrativi per i quali non vi sia un numero sufficiente di richieste.

Art. 15 - Tutor

Lo studente sarà seguito da una figura didattica denominata "tutor". Il tutor sarà scelto dallo studente stesso fra i docenti del corso di studio e ha il compito di:

  1. orientare lo studente nelle scelte dei moduli da seguire negli ambiti disciplinari che prevedono opzioni, così da assicurare al percorso formativo organicità e coerenza;
  2. fornire consigli sulle metodologie di studio;
  3. individuare insieme con lo studente le difficoltà che possano insorgere lungo il percorso formativo e le soluzioni opportune.
Art. 16 - Modalità di svolgimento degli esami

Lo svolgimento degli esami e delle verifiche finali del profitto relativo alle attività formative si tengono in forma pubblica ed hanno luogo di norma in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari.
La votazione è espressa in trentesimi e viene riportata dal Docente sul libretto personale dello studente. L’esito positivo dell’esame dà luogo all’attribuzione dei relativi crediti formativi.

Art. 17 - Commissioni d’esame

La composizione delle commissioni d’esame previste nell’art. 10 del presente Regolamento è regolata come segue:

  1. commissioni d’esame per le prove di idoneità, sono nominate dal Direttore e composte da tre docenti. A questa commissione compete l’accertamento delle prove prescritte per l’ammissione,nonché gli eventuali debiti e le prove di lingua italiana per gli studenti stranieri. Agli idonei viene attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della formazione di una graduatoria per l’accesso ai posti disponibili;
  2. commissione d’esame o di verifica per le singole discipline o attività formative per cui gli esami sono previsti, sono nominate dal Direttore e composte da tre docenti, uno dei quali docente dell’insegnamento o attività formativa in oggetto;
  3. commissioni d’esame per le prove finali, nominate dal Direttore e presiedute dallo stesso o da un suo delegato, sono composte da altri quattro docenti, compreso il relatore e l’eventuale correlatore. In base alle eventuali nuove disposizioni del MIUR, la presenza di un Commissario esterno dovrà essere compresa nel numero dei cinque componenti.
Art.18 - Prova finale e relativa certificazione

Lo studente che abbia maturato tutti i crediti prescritti è ammesso a sostenere la prova finale, la quale si articola secondo le modalità previste dal programma di studi e verte, con riferimento all’indirizzo specifico, sulla discussione di una tesi e/o su prove di esecuzione coerentemente con il percorso svolto.
La votazione finale - espressa in centodecimi, con facoltà di attribuzione della lode su proposta del Presidente di commissione – non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a 110, delle votazioni conseguite in tutti gli esami sostenuti nel percorso triennale o biennale; in ogni caso, la Commissione dovrà tenere debito conto dell'intero percorso dello studente.

Art. 19 - Riconoscimento di crediti e debiti formativi

Nel corso del Biennio, l'attribuzione dei debiti e le modalità per il relativo recupero, cosi come il riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro valutazione, sono demandati ai docenti responsabili di ogni attività formativa e certificati dal Direttore.

Art. 20 - Obblighi relativi alle lingue

II grado di conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria è verificato da un apposito esame, previsto dal piano di studi. Lo studente può chiedere l'esonero dalla frequenza delle lezioni di lingua straniera previste dal programma di studi, sulla base di attestati o certificazioni rilasciati da Università, Istituzioni e Scuole pubbliche o legalmente riconosciute.
Gli studenti stranieri comunitari e non comunitari sono sottoposti a verifica della conoscenza della lingua italiana secondo le disposizioni Ministeriali in materia.

Art. 21 - Diritto allo studio

Agli studenti iscritti al biennio per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario secondo le leggi vigenti.

Art. 22 - Cooperazione internazionale

Gli studenti iscritti hanno diritto a partecipare alle eventuali iniziative di cooperazione internazionale, quali quelle di scambio con Istituzioni affini secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dall'Istituto.

Art. 23 - Verifica della sperimentazione

Il Consiglio dei Coordinatori si riunisce al termine di ogni annualità perla verifica e la valutazione della sperimentazione in corso e per proporre l'approvazione di eventuali modifiche programmatiche e/od organizzative al Consiglio Accademico.

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