REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
Approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 1 del 21/06/06
(prot. 328/D)
Articolo 1 - Composizione
La composizione del Consiglio Accademico è stabilita dall’art. 11 dello Statuto di autonomia. Le incompatibilità sono definite dall’art. 12 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico.
I componenti rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero organo.
I casi di decadenza sono previsti dall’art. 13 del suddetto Regolamento per la componente docenti e dall’art. 10 del Regolamento per le elezioni della Consulta studenti per la componente studentesca.
La cessazione del mandato per la componente docenti si verifica al venir meno di uno dei requisiti previsti dagli art.2 e 3 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico; per la componente studenti si verifica al venir meno dei requisiti previsti all’art. 4 del relativo Regolamento di elezione.
I consiglieri eventualmente eletti successivamente alla costituzione del Consiglio accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero organo.
Il Vice direttore, qualora sia individuato al di fuori del Consiglio accademico, ha titolo ad assistere alle riunioni e ad esprimere parere consultivo.
Art. 2 - Segretario e verbalizzazione delle riunioni
Il Direttore designa il Segretario del Consiglio; in caso di assenza, il Direttore nomina seduta stante il Segretario supplente per la riunione stessa.
Il Segretario ha il compito di predisporre la documentazione, redigere il verbale delle riunioni e di curare, d’intesa con il Direttore, l’esecutività delle delibere assunte.
I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario. Le delibere sono immediatamente esecutive.
Salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, le deliberazioni sono pubbliche. Le pratiche di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.
Articolo 3 - Funzioni generali
- A norma dell’art. 11 dello Statuto il Consiglio Accademico regola tutte le attività dell’Istituto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento. Oltre alle materie di cui al c.3 del predetto articolo valuta e delibera le proposte provenienti dalle strutture didattiche organizzate internamente all’Istituto (Dipartimenti).
Il Consiglio Accademico delibera sulle proposte valutando in base ai requisiti di completezza della proposta, necessità/utilità della stessa (sia essa di natura didattica, di ricerca, artistica), sostenibilità economica. - A norma dell’art. 10 c.2 let. c) dello Statuto il Consiglio Accademico designa il docente per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sulla base dei risultati delle procedure di designazione. Il Consiglio Accademico vota a maggioranza dei componenti. Nei casi di assenza di uno dei componenti, con il numero pari degli stessi prevale il voto espresso dal Direttore.
Articolo 4 - Funzioni dei rappresentanti della Consulta degli studenti
Gli studenti rappresentanti della Consulta degli studenti esprimono pareri ed indirizzano richieste e proposte con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. Possono esprimere il proprio voto relativamente ai punti a), b), c), ed f) del comma 3 art. 11 dello Statuto di autonomia.
Articolo 5 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni
L’adunanza del Consiglio è valida se interviene la metà più uno dei componenti.
Le delibere assunte a maggioranza sono valide se prevedono la metà più uno dei voti degli aventi diritto per la materia in discussione.
In caso di necessità e di urgenza il Direttore assume i provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.
Articolo 6 - Pubblicazione delle delibere
I verbali delle sedute del Consiglio Accademico sono trasmessi alla Segreteria per la pubblicazione all’albo dell’Istituto e per l’invio agli organi di competenza (Consiglio di Amministrazione).
Art. 7 Agevolazione del funzionamento del Consiglio
Per agevolare lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.
