Istituto Superiore di Studi Musicali "G.B.Pergolesi" AFAM - Ancona

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Regolamento ed informazioni per lo studente

Durata degli insegnamenti principali e requisiti di ammissione
Valutazioni
Esami di conferma
Esami di promozione
Esami di compimento
Esami di licenza
Esami di diploma
Riparazione delle prove d'esame
Ripetenze
Sessione straordinaria
Assenze degli allievi
Assegnazione alle classi e cambi di classe
Abbreviazione della durata del corso di studi
Abbreviazione dei corsi per motivi di età
Materie oggetto di regolamento interno
Autorizzazioni per le attività esterne all'Istituto
Studio nelle aule dell'Istituto
Prestito degli strumenti
Importanza del titolo di scuola media superiore
Borse di studio
Biblioteca

DURATA DEGLI INSEGNAMENTI PRINCIPALI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Denominazione dell'insegnamento Durata intero corso Durata di ciascun periodo Requisiti per l'ammissione al corso inferiore
inferiore medio superiore Età minima Età massima
Chitarra 10 5 3 2 9 compiuti 15
Clarinetto 7 5 - 2 11 compiuti 20
Fisarmonica 10 5 3 2 11 compiuti 15
Flauto 7 5 - 2 11 compiuti 20
Pianoforte 10 5 3 2 9 compiuti 15
Strumenti a percussione 8 5 - 3 11 compiuti 18


(ingrandisci la tabella)

VALUTAZIONI

Salvo modifiche future, l’Anno Accademico sarà suddiviso in due quadrimestri. La valutazione viene espressa dal docente al termine del primo quadrimestre; nel secondo il voto è espresso dalla commissione preposta agli esami di promozione di fine anno. In entrambe i casi la valutazione è espressa in decimi, l’esito potrà essere visionato in segreteria. I docenti possono valutare l’eventualità di far ripetere l’anno concordemente con il proprio allievo senza necessariamente effettuare l’ esame di promozione.

ESAMI DI CONFERMA

Una volta ammesso agli studi, l'allievo diventa realmente effettivo solamente dopo aver superato un esame di conferma che generalmente si svolge al termine del 1° anno di frequenza. E' comunque data facoltà al Direttore di concedere sia l'anticipazione (non inferiore a tre mesi) sia la posticipazione di detto esame che tuttavia non può andare oltre il 2° anno dall'ammissione dell'alunno alla scuola principale. Gli esami di conferma devono essere obbligatoriamente sostenuti solo nella sessione estiva

ESAMI DI PROMOZIONE

Ad eccezione degli allievi che frequentano l’ultimo anno di corso del periodo inferiore o medio per i quali è previsto l’esame di compimento (insegnamenti principali) o di licenza (insegnamenti complementari), il passaggio all’anno di corso successivo si consegue tramite esame di promozione sia nella materia principale che in quelle complementari. Le sessioni d’esame sono due (in estate ed in autunno). Si accede all’esame con il voto di scrutinio del I quadrimestre. Saranno ammessi agli esami di promozione della prima sessione (estiva) per quelle materie in cui abbiano conseguito una votazione di almeno 5/10; con votazioni inferiori, saranno ammessi a sostenere gli esami soltanto nella seconda sessione (autunnale). La menzione “n.c.” (non classificato) riportata nel II quadrimestre implica la ripetizione dell'anno.

ESAMI DI COMPIMENTO (inferiori e medi)

Gli allievi frequentanti l’ultimo anno di corso del periodo inferiore delle scuole decennali, sono ammessi alla prima sessione dei rispettivi esami di compimento, purché abbiano conseguito una votazione di almeno 5/10 nello scrutinio del I quadrimestre; con votazioni inferiori o con n.c., saranno ammessi a sostenere gli esami soltanto a partire dalla seconda sessione (autunno).
Gli allievi frequentanti l’ultimo anno di corso del periodo medio delle scuole decennali e del periodo inferiore di tutte le altre scuole, sono ammessi alla prima sessione dei rispettivi esami di compimento purché abbiano conseguito la licenza in tutte le materie complementari obbligatorie e con una votazione di almeno 5/10 nello scrutinio del I quadrimestre nella scuola principale; con votazioni inferiori o con n.c., saranno ammessi a sostenere gli esami soltanto a partire dalla seconda sessione.

ESAMI DI LICENZA

Gli esami di licenza si sostengono a conclusione di ciascun corso della materia complementare frequentata. Per l’ammissione alla prima sessione dell’esame di licenza è richiesto il conseguimento di una votazione di almeno 5/10 nello scrutinio del I quadrimestre; con votazioni inferiori o con n.c., saranno ammessi a sostenere gli esami soltanto a partire dalla seconda sessione.

ESAMI DI DIPLOMA

Gli esami di diploma sono sostenuti a conclusione di tutto il periodo di studi della scuola principale. Gli allievi frequentanti l’ultimo anno di corso del periodo superiore sono ammessi alla prima o seconda sessione dell’esame di diploma purché abbiano conseguito una votazione di almeno 5/10 nello scrutinio del I quadrimestre; con votazioni inferiori o con n.c. saranno ammessi a sostenere gli esami soltanto a partire dalla seconda sessione.

Per sostenere gli esami di licenza, compimento e diploma gli allievi devono presentare domanda al direttore dal 1° al 30 Aprile (salvo diverse disposizioni decretate dal MIUR) indicando esattamente a quale sessione intende presentarsi. L’assenza ad una sessione deve essere necessariamente giustificata per avere diritto ad essere ammessi a sostenere l’esame nelle sessioni successive; non giustificando l’assenza, tale diritto decade.

RIPARAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
di licenze, compimenti e diplomi

Con una votazione inferiore a 5/10 in una sola delle prove di un esame di licenza o compimento o diploma, il candidato dovrà riparare nella sessione di settembre tutte le prove che non raggiungono la sufficienza. Con una votazione pari a 5/10 in una o più prove si può procedere a compensazione. Il Direttore, su richiesta del candidato, può procedere all’arrotondamento del voto finale solo per gli studenti interni. Qualora un candidato si ritiri durante lo svolgimento di un esame in prima sessione, il ritiro, anche se giustificato, comporta la ripetizione di tutte le prove di esame nella seconda sessione.

RIPETENZE

La ripetizione di un anno di corso è concessa nei limiti di una volta per periodo di studi con l’eccezione del periodo superiore. Con la menzione “n.c.” (non classificato) segnalata dal docente sul registro al termine del II quadrimestre, l’allievo non può presentarsi agli esami di nessuna sessione. L’assenza non giustificata agli esami comporta la ripetizione dell’anno di corso.

SESSIONE STRAORDINARIA

La sessione straordinaria (in febbraio) è riservata agli studenti interni ed è consentita solo per gli esami di compimento e diploma.

ASSENZE DEGLI ALLIEVI

Vedi capitolo III art. 5 del Regolamento generale.

ASSEGNAZIONI ALLE CLASSI E CAMBI DI CLASSE

Vedi capitolo III artt. 1-2-3-4 del Regolamento generale.

ABBREVIAZIONE DELLA DURATA DEL CORSO DI STUDI

L'abbreviazione è limitata ad un solo anno per ciascun periodo (inferiore, medio, superiore).
Per gli allievi è necessario il parere del docente della disciplina principale e quello del Direttore.
L'intervallo fra l'esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve corrispondere alla durata di quest'ultimo. Esso, tuttavia, può essere abbreviato quando ricorrano motivi eccezionali di profitto.
L'abbreviazione del periodo di studi che intercorre fra i due compimenti, subordinata alla facoltà ministeriale, può essere concessa per i seguenti casi:
a) per l'abbreviazione del periodo di studi del corso superiore , quando gli allievi ed i candidati privatisti, nel compimento del periodo, abbiano riportato la votazione di almeno 9/10 nella disciplina principale e di almeno 8/10 in ciascuna delle materie complementari;
b) per l'abbreviazione del periodo di studi del corso medio , quando gli allievi ed i candidati privatisti (compimento inferiore), abbiano riportato la votazione di almeno 8/10, sia nella disciplina principale che nelle materie complementari.

ABBREVIAZIONE DEI CORSI PER MOTIVI DI ETA'

E' permessa l'abbreviazione dei corsi per quei candidati che si trovino nel 22° anno di età ed oltre. Tale condizione non li esonera comunque dal sostenere l'esame anche sul programma dei periodi precedenti. Chi non abbia superato le prove delle materie complementari non è ammesso a sostenere le prove della disciplina principale.

MATERIE OGGETTO DI REGOLAMENTO INTERNO

Gli allievi dell’Istituto sono tenuti a frequentare, oltre i corsi complementari relativi ai vari piani di studio e ai vari anni, alcune materie oggetto di regolamento interno, che sono: Esercitazioni corali, Musica d'insieme per fiati, Musica da camera.
La frequenza delle suddette materie è stabilita secondo modalità precisate dai docenti e dal Direttore.

AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA' ESTERNE ALL'ISTITUTO

Vedi capitolo III art. 8 del Regolamento generale.

STUDIO NELLE AULE DELL'ISTITUTO

Vedi capitolo IV artt. 1-2-3 del Regolamento generale.

PRESTITO DEGLI STRUMENTI

L'Istituto “G.B. Pergolesi” possiede un certo numero di strumenti che possono essere dati in prestito agli allievi. Per ottenerli è necessario compilare un modulo da ritirare presso la segreteria didattica.

IMPORTANZA DEL TITOLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
(nuova legge).

Si richiama l'attenzione sull'importanza che assume d'ora in poi il titolo di scuola media superiore per il riconoscimento dei nuovi titoli accademici dei Conservatori secondo la riforma in atto.

BORSE DI STUDIO

Vedi capitolo III art. 7 del Regolamento generale.

BIBLIOTECA

Vedi capitolo V del Regolamento generale.

 

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